Imprese in crisi. Dal Dl “Crescita” nuove formule per accostarsi rapidamente alle procedure di risanamento
Pubblicato il 12 luglio 2012
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Paiono significative ed efficaci le novità inserite nel D.L. n. 83/2012 per agevolare gli imprenditori in crisi ad evitare il fallimento e portarli alla composizione della situazione debitoria. Gli interventi studiati modificano alcune norme della Legge Fallimentare ed aggiungono un importante strumento: il concordato con continuità aziendale.
Un nuovo provvedimento governativo, il decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (nel Suppl. Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.6.2012) rubricato”Misure urgenti per la crescita del paese” - da qui il nome di Dl Crescita – tra le misure introdotte, ne prevede alcune che si prefiggono lo scopo di facilitare la gestione delle crisi aziendali (articolo 33).
La relazione illustrativa a tale articolo puntualizza che le norme sono dirette: “... a migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore.”
L'orientamento, in sintesi, è di “… incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino.”.
Modifiche riguardano la legge fallimentare nelle seguenti parti:
- esenzione dall’azione revocatoria (art. 67, l.f.),
- concordato preventivo (art. 160 e seguenti l.f.),
- accordi di ristrutturazione (art. 182 bis, l.f.),
- disposizione penali della legge fallimentare.
Infine, sono state apportate variazioni agli artt. 88 e 101 del Tuir, per adeguare la normativa fiscale inerente le sopravvenienze attive e le perdite su crediti alla revisione della legge fallimentare.
CONCORDATO PREVENTIVO
Ritenuto che uno dei motivi per cui tale strumento viene scarsamente utilizzato è la complessità della procedura iniziale, in cui viene chiesto al debitore di depositare insieme alla domanda di concordato il piano dettagliato delle modalità e dei tempi di conseguimento della proposta, il Dl Crescita ne prevede un tipo semplificato.
Il nuovo comma aggiunto all'articolo 161, l.f., dispone che:
l'imprenditore può depositare il ricorso che conterrà solamente la domanda di concordato, |
si riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta entro un termine – fra 60 e 120 giorni - che viene fissato dal giudice, |
tale termine è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni. |
Effetti:
→ il debitore si avvale della protezione del patrimonio che sorge con la presentazione della domanda di concordato, impedendo che il tempo per la preparazione della proposta e del piano aggravino la crisi;
→ il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, con autorizzazione del tribunale, quelli di straordinaria amministrazione. Da tali atti sorge la prededucibilità dei crediti dei terzi, di modo che costoro sono spronati dal contrarre con l'imprenditore in crisi, agevolando la prosecuzione dell'attività.
Pertanto, con la sola presentazione della domanda di concordato preventivo si evita che i creditori possano aggredire il patrimonio ponendo in atto azioni esecutive o cautelari.
Inoltre, nello stesso termine fissato dal giudice, l'imprenditore può presentare, in alternativa, l'istanza per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
La mancata presentazione, nel termine assegnato, della documentazione suddetta fa aprire le porte, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, alla procedura di fallimento.
Il disegno normativo viene completato disponendo:
- che non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, se posti in essere dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo - anche prima dell'ammissione alla procedura (articolo 67, l.f.);
- che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano devono ottenere l’attestazione da parte di un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali. Si definisce “indipendente” il professionista che non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. Il professionista non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- l'obbligo per il cancelliere di iscrivere la domanda di concordato preventivo, anche quella mancante della documentazione, presso il registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in tribunale. Da qui decorrono gli effetti del deposito della domanda;
- l'inefficacia per i creditori concordatari delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti il deposito della domanda di concordato.
Particolare attenzione va posta a quest'ultima disposizione, il cui fine è di impedire ai creditori, che fiutano odore di crisi, di crearsi cause di prelazione (ad esempio, decreti ingiuntivi), le quali rappresentano, sovente, i motivi che non consentono di giungere ad un risanamento aziendale.
Contratti in corso di esecuzione
Con l'aggiunta dell'art. 169-bis all'impianto normativo della l.f., il legislatore colma un vuoto normativo insistente nella disciplina dei contratti in corso di esecuzione, a seguito della proposizione della domanda di concordato.
Il debitore viene ammesso a richiedere al Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, al giudice delegato di essere autorizzato:
a recedere dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di concordato, |
ad ottenere la sospensione del contratto, per un periodo non superiore a 60 giorni, prorogabili una sola volta. |
Si precisa che:
-> lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta;
-> è riconosciuto al terzo contraente il diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
La richiesta di scioglimento e di sospensione non può trovare efficacia per i rapporti di lavoro subordinato, per i rapporti di locazione e per i rapporti fondati su contratti preliminari di compravendita d'immobile abitativo trascritto.
CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Il nuovo articolo 186-bis, l.f., fornisce un particolare sostegno all'imprenditore che intende portare avanti l'attività aziendale.
Infatti il debitore può presentare
un piano di concordato preventivo che preveda la prosecuzione dell'attività di impresa o la cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.
Inoltre, il piano può comprendere:
- la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- una moratoria, fino a un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
I requisiti per poter presentare il concordato con continuità aziendale sono:
- la presenza nel piano concordatario della descrizione dettagliata dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità;
- una relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, l.f., che attesti che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
La presentazione di tale piano di concordato comporta che non vengono risolti, a causa della domanda di concordato, i contratti in corso di esecuzione stipulati con pubbliche amministrazioni; eventuali patti contrari divengono inefficaci. E' però necessario che il professionista designato dal debitore, di cui all'articolo 67 L.F., produca l'attestazione della conformità al piano e della ragionevole capacità di adempimento.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, a condizione che l'impresa presenti in gara:
-> una dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto.
L'impresa in concordato può partecipare alla gara anche a mezzo di ATI purché non svolga il ruolo di mandataria e se le altre imprese Ati non siano, a loro volta, assoggettate ad una procedura concorsuale.
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Oltre alla presentazione della domanda “semplificata” di concordato, il Dl Crescita ammette il debitore a presentare istanza per omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti.
Il debitore dovrà assicurare l'integrale pagamento dei creditori nei seguenti termini:
a) entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
Anche per questa fattispecie è richiesta la produzione di una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, l.f., sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, in particolare sull'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori nei termini fissati.
FINANZA INTERINALE
Un consistente aiuto all'imprenditore in crisi a continuare l'attività proviene dall'art. 182-quinquies dedicato alla finanza interinale.
Colui che ha depositato una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti può chiedere l'autorizzazione al tribunale per contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, l.f., se funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Un professionista dovrà fornire tale attestazione.
Il debitore può essere autorizzato anche a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
Se è stata presentata domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, l'autorizzazione può riguardare anche il pagamento ai fornitori dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. Tali pagamenti non sono soggetti all'azione revocatoria.
PERDITA DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' IN CRISI
Ulteriore beneficio a favore della risoluzione della crisi aziendale è dato dall'esonero dell'obbligo di ricapitalizzazione per perdite subite e di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, a fronte della presentazione delle domande di concordato preventivo o per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.
A seguito dell'omologazione, occorrerà procedere agli obblighi di ricapitalizzazione come effetto dell'attuazione del piano concordatario.
Le disposizioni in parola si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita.
FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI
Il Dl Crescita istituisce un nuovo reato - falso in attestazioni e relazioni - che colpisce il professionista, nominato dal debitore, che nelle relazioni a cui è tenuto (articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis della L.F.) riporta false informazioni ovvero omette di riferire dati rilevanti.
La sanzione comminata è la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro.
La pena è aumentata se il fatto viene commesso per conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri; la pena è aumentata fino alla metà se dal fatto consegue un danno per i creditori.
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