Imprese editoriali: recupero TFR con conguaglio in Uniemens
Pubblicato il 22 aprile 2025
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L'INPS, con il messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, fornisce istruzioni in merito al recupero delle quote di TFR maturate in regime di contratto di solidarietà con trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) per le imprese editoriali e in vigenza del regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI.
CIGS e contratti di solidarietà: recupero delle quote di TFR
L'INPS prende le mosse dall’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che regola la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) a seguito di contratti di solidarietà difensivi.
La disposizione stabilisce che: “[…] Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente”.
La norma non prevede un termine di decadenza, ma subordina il diritto di credito del datore di lavoro al recupero delle quote TFR a una condizione sospensiva: il diritto si consolida solo se i lavoratori interessati non sono destinatari di un provvedimento di licenziamento per motivo oggettivo o collettivo “entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro novanta giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro centoventi giorni dal termine del trattamento precedente”..
Conseguentemente, evidenzia l'INPS, il datore di lavoro può procedere al recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa solo dopo il decorso del termine sospensivo previsto dalla disposizione in esame.
Lo stesso termine di sospensione si applica anche per la decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto di credito del datore di lavoro al recupero delle quote TFR.
Applicazione alle imprese editoriali
Nel caso delle imprese editoriali, l'INPS, con il messaggio n. 1348 del 2025, fa presente che, ai fini del recupero delle quote di TFR, maturate sulla retribuzione persa in regime di contratto di solidarietà con erogazione della CIGS dai lavoratori assunti con la qualifica di giornalisti, secondo la disciplina vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 23 novembre 2017, n. 100495.
L’articolo 4 del D.I. n. 100495 del 2017, adottato ai sensi dell’art. 25-bis, comma 10, del D.Lgs. n. 148/2015, prevede, tra le causali in presenza delle quali le imprese editoriali possono presentare istanza per l’ammissione alla CIGS in favore dei propri dipendenti, il contratto di solidarietà difensivo, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148 del 2015 e, dunque, anche alla disciplina che pone le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro a carico della gestione di afferenza.
Pertanto, conclude l'INPS, sussiste il diritto al recupero delle quote di TFR anche per le imprese dell’editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, abbiano fruito della CIGS per la causale contratti di solidarietà in relazione a periodi per i quali vigeva il regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI e che non abbiano potuto effettuare tale recupero presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.
Istruzioni operative
Per quanto concerne le modalità operative, il messaggio INPS n. 1348 del 2025 chiarisce che, per indicare il recupero nel flusso Uniemens, deve essere utilizzato il codice di conguaglio “L045”, che corrisponde a: “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015”.
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