Imprese edili: riduzione contributiva per il 2024
Pubblicato il 15 luglio 2024
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Con decreto interministeriale 16 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2024.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la riduzione contributiva è pari all’11,50%.
Riduzione contributiva: requisiti e condizioni
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali esclusa quella pensionistica, applicabile esclusivamente agli operai occupati per 40 ore settimanali.
Pertanto, non è previsto per i lavoratori a tempo parziale, né per i lavoratori a cui si applicano agevolazioni ad altro titolo.
In presenza di contratti di solidarietà, il beneficio è fruibile solo per i lavoratori ai quali non viene applicata la riduzione d'orario.
La fruizione della riduzione contributiva è subordinata:
- al possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per quanto concerne le retribuzioni imponibili;
- all’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con riferimento ai cinque anni antecedenti la data di applicazione del beneficio.
Potranno accedere alla riduzione i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909, nonché in base all’appartenenza ai seguenti codici statistici contributivi:
- nel settore industria con i codici da 11301 a 11305;
- nel settore artigianato con i codici da 41301 a 41305.
ATTENZIONE: Si rimane in attesa della pubblicazione da parte dell’Inps delle consuete istruzioni operative per l’anno 2024.
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