Imprese delle telecomunicazioni: ai nastri di partenza il Fondo di solidarietà bilaterale

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Imprese delle telecomunicazioni: ai nastri di partenza il Fondo di solidarietà bilaterale

Firmato il decreto interministeriale 4 agosto 2023, di istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Lo ha comunicato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota dell’11 agosto 2023.

Il Fondo è istituito presso l’INPS e, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, tutela i lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Il decreto è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in attuazione dell’accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni.

Ambito di applicazione

Rientrano nel raggio di azione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste. Più nel dettaglio:

  • le imprese che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
  • le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
  • le imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Prestazioni erogate

Il Fondo finanzia i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea.

Inoltre, lo stesso eroga:

  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro e rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
  • prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con il versamento, per il periodo di erogazione delle stesse, della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
  • l’assegno straordinario per i lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

Infine, nell’ambito della cd. staffetta generazionale, il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni assicura, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

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