Imprese concessionarie, bonus investimenti beni strumentali nuovi a condizione

Pubblicato il



Imprese concessionarie, bonus investimenti beni strumentali nuovi a condizione

Con il principio di diritto n. 7/2023, l’Agenzia delle Entrate definisce alcune cause specifiche di esclusione dal credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dalla Legge di bilancio 2021.

Nello specifico, la Legge n. 178/2020, all’articolo 1, commi 1051-1063, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”. Il comma n. 1053 indica alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al suddetto bonus.

Tra le esclusioni stabilite dal suddetto comma 1053 vi è anche quella concernente i ''beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti''.

E’ stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se tra i beni esclusi rientrano i beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, quale corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone corrisposto dall'ente concedente, in luogo di una tariffa corrisposta dall'utenza.

Bonus investimenti per le imprese concessionarie, chiarimenti

Nel principio di diritto n. 7 dell’11 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che il riferimento testuale alle imprese operanti “in concessione” e “a tariffa” va interpretato tenendo conto dell’evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati, valorizzando la ratio dell'agevolazione e non solo il tenore letterale della norma.

La finalità del credito, infatti, è quella di incentivare l'effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l'impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.

Coerentemente con la finalità della normativa, quindi, non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta le imprese “concessionarie” (in senso lato) dei servizi di cui al comma 1053 quando:

  1. l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
  2. sono previsti meccanismi che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

ATTENZIONE: Secondo le Entrate, la constatazione di tali condizioni implica una valutazione di carattere fattuale che esula dal perimetro delle attività esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello.

Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito