Imposta di Registro sulla proposta accettata
Autore: eDotto
Pubblicato il 26 febbraio 2008
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La questione sotto esame della risoluzione 63/E di ieri riguarda la lettera d-bis), comma 1, articolo 10 del Dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), introdotta dalla legge n. 296/2006, con decorrenza 1° gennaio 2007. La lettera d-bis) obbliga alla registrazione “gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo” tenuto dalle Camere di Commercio “per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”. Gli agenti immobiliari sono obbligati anche in solido, con le parti contraenti al pagamento dell’imposta di registro. L’Amministrazione finanziaria chiarisce loro che i mediatori immobiliari (non quelli creditizi) sono tenuti a sottoporre a registrazione i contratti preliminari stipulati in esito alla loro opera professionale. L’obbligo non si estende agli incarichi ricevuti in forma scritta dai clienti per svolgere l’attività di intermediazione e alle proposte contrattuali non ancora accettate.
- ItaliaOggi, p. 36 – Tutti i contratti vanno registrati – Stroppa
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