Imposta di registro su atto di cessione di cubatura
Pubblicato il 10 giugno 2021
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Le Sezioni Unite civili della Cassazione sulla qualificazione giuridica dell’atto di cessione di cubatura, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
Con sentenza n. 16080 del 9 giugno 2021, le S.S. U.U. civili della Corte di cassazione hanno fornito diverse precisazioni in tema di cessione di cubatura, l’atto, ossia, con cui il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura consentita e, formandone un diritto a sé, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo.
Trasferimento di cubatura, registro al 3%
Enunciando apposito principio di diritto, le SS. UU. hanno precisato che tale atto:
- è immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale;
- non richiede la forma scritta ad substantiam;
- è trascrivibile ex art. 2643, n. 2 bis, c.c.;
- è assoggettabile a imposta proporzionale di registro come “atto diverso”, avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 131/86 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt. 4 Tariffa allegata al D. Lgs. n. 347/90 e 10, comma 2, del medesimo Decreto.
Il Massimo Collegio di legittimità ha così risolto una questione di massima di particolare importanza, sollevata dalla Sesta sezione tributaria della Cassazione.
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