Imposta di registro. Responsabilità fiscale del notaio sugli atti enunciati
Pubblicato il 26 maggio 2023
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E' stato respinto il ricorso promosso da un notaio, oppostosi ad un avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni relative ad un atto che aveva rogato.
Tale atto riguardava un'assemblea straordinaria dei soci di una Spa, nella quale era stato deliberato l'aumento del capitale sociale, anche mediante rinuncia di uno dei soci ad un proprio credito, già contabilmente appostato quale finanziamento, con contestuale estinzione per equivalente del più ampio debito, a tale titolo, della società.
Nel rogito erano stati enunciati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, del TUR, il contratto di finanziamento alla società e la parziale rinuncia al credito di restituzione relativo.
La CTR aveva ritenuto che per l'imposta proporzionale di registro così generata dovesse rispondere anche il notaio rogante, come preteso con l'atto impositivo impugnato.
Il professionista si era rivolto alla Suprema corte e la relativa questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, in quanto riguardante una questione di massima di particolare importanza, vale a dire la responsabilità, a titolo di imposta di registro, del notaio rogante un atto pubblico ovvero autenticante una scrittura privata, relativamente agli atti enunciati.
Atti enunciati e responsabilità solidale del notaio
Con sentenza n. 14432 del 24 maggio 2023, le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno dato la loro soluzione, dopo essersi soffermati sulla tematica della responsabilità fiscale del notaio per quanto riguarda l'imposta di registro.
Senza dubbio - ha sottolineato la Corte - il professionista è estraneo rispetto al presupposto dell'imposta, il quale va riferito esclusivamente ai soggetti che risultano le parti degli atti notarili richiesti e, come tali, gli unici ad assumere la qualità di soggetti passivi, in senso stretto, dell'imposta medesima.
Al notaio, per contro, va attribuita la qualifica di responsabile di imposta, avendo assunto la posizione di chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi.
Sul punto, è pacifico che tale situazione giuridica soggettiva passiva determini una obbligazione solidale dipendente, che trova fondamento nel profilo di garanzia ordinamentale della funzione pubblica notarile.
Sussiste, quindi, una responsabilità solidale tra le parti ed il notaio, in quanto pubblico ufficiale, relativamente agli atti che ha redatto, ricevuto o autenticato, e ciò limitatamente all'imposta principale, essendone espressamente escluse, invece, quella complementare e quella suppletiva.
Ciò posto, il notaio deve considerarsi debitore solidale, in quanto responsabile di imposta, anche per il pagamento delle imposte proporzionali di registro relative a atti enunciati nell'atto rogato.
Questo nei casi - come quello specificamente esaminato - in cui gli atti enunciati, oggetto della ripresa fiscale, non siano scritti, ma verbali, non essendo la medesima imposta dalla legge ad substantiam, e risultino solo formalizzati dal notaio nonché apprezzabili senza ulteriori accertamenti di fatto o comunque extratestuali né valutazioni di particolare complessità giuridica.
Rispetto ad essi, dovevano affermarsi pienamente sussistenti i presupposti giuridici per la tassazione degli atti enunciati, come del resto preteso dall'Agenzia delle Entrate.
Principi di diritto enunciati dalle SU
In conclusione, le SU della Cassazione hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
"In tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extratestuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti dei medesimi non siano già cessati o cessino con l’atto che li enuncia, l’imposta dovuta per tali atti in virtù della previsione di cui all’art. 22, DPR n. 131/1986 deve qualificarsi come imposta principale e, per richiederla in rettifica dell’autoliquidazione, l’ente impositore può legittimamente emettere un avviso di liquidazione..."
Nelle predette ipotesi - ha concluso la Cassazione - il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell’imposta solidalmente con le parti dell’atto stesso.
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