Imposta di bollo per appalti, a luglio versamento con F24 Elide
Pubblicato il 29 giugno 2023
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Il nuovo Codice dei contratti pubblici – contenuto nel decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e pubblicato nella G.U. n 87 del 31 marzo – prevede che dal 1° luglio entri in vigore l'imposta di bollo sugli appalti secondo quanto disposto dall'allegato I.4 al provvedimento.
E’ l’articolo 18, comma 10, del Dlgs 36/2023 che richiama l’allegato suddetto dove è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
ATTENZIONE: Gli importi dell’imposta di bollo devono intendersi a sostituzione di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972.
Imposta di bollo sui contratti pubblici dal 1° luglio
Dunque, con il nuovo Codice dei contratti, il valore dell’imposta di bollo, dovuta dall’appaltatore al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A che si riporta:
Tabella A - Valori dell’imposta di bollo
Fascia di importo contratto |
Imposta |
< 40.000 |
esente |
= > 40.000 < 150.000 |
40 |
= > 150.000 < 1.000.000 |
120 |
= > 1.000.000 < 5.000.000 |
250 |
= > 5.000.000 < 25.000.000 |
500 |
> = 25.000.000 |
1.000 |
L’imposta, come si vede, è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.
Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.
Inoltre, il pagamento dell’imposta ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Versamento dell’imposta di bollo: come avviene?
Richiamato dalla normativa indicata, è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 240013 del 28 giugno 2023 contenete le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo.
Le Entrate, dunque, indicano di utilizzare il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) per l’imposta di bollo dal 1° luglio 2023. L’invio del modello deve avvenire con modalità telematiche.
Nello stesso vanno inseriti:
- i codici fiscali delle parti
- il Codice identificativo di gara (Cig). In sua mancanza, va messo altro identificativo univoco del contratto.
ATTENZIONE: L’AdE si riserva di identificare, con successivo provvedimento, ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma PagoPA.
Codici tributo
Nella stessa giornata del 28 giugno, l’Agenzia ha fornito – a mezzo di risoluzione n. 37 - anche i codici tributo per il versamento da parte dell'appaltatore delle somme dovute.
Nel dettaglio, le sequenze numeriche sono:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Con la stessa risoluzione è stato istituito il codice identificativo che permette la corretta individuazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto controparte del contratto:
- “40” denominato “stazione appaltante”.
In sede di compilazione di Elide, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, come segue.
Nella sezione “Contribuente”, sono indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento,
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”,
- nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l’imposta di bollo,
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione,
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”,
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.
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