Impiego irregolare di stranieri: sale il costo medio del rimpatrio per l’azienda
Pubblicato il 19 giugno 2023
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Sale il costo medio del rimpatrio per i datori di lavoro che impiegano in modo irregolare lavoratri stranieri. Il costo passa, per l'anno 2023, a 2.365,23 euro.
Lo prevede il decreto del Capo della Polizia del 3 febbraio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2023.
Cosa è il costo medio del rimpatrio
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, non rinnovato ovvero revocato o annullato, oltre alle sanzioni penali e alla multa di cui all’articolo 22 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), è condannato dal giudice, come sanzione amministrativa accessoria, al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Valore per il 2023
Il costo medio di rimpatrio si calcola considerando, con riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, la media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno
Tale costo è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta e rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
Per il 2023 il costo medio del rimpatrio è pari, per l'anno 2023, a 2.365,23 euro.
L’importo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 3 febbraio 2023.
La sanzione va versata in unica soluzione.
Tabella importi del costo medio di rimpatrio
Anno |
Importo |
Riferimento normativo |
2018 |
1.398 euro |
Decreto 22 dicembre 2018, n. 151 (G.U. 15 febbraio 2019, n. 39) |
2019 |
2.052 euro |
Decreto 22 febbraio 2019 (G.U. 28 marzo 2019, n. 74) |
2020 |
1.971 euro |
Decreto 31 gennaio 2020 (GU 3 marzo 2020, n. 54) |
2021 |
1.905 euro |
Decreto 26 gennaio 2021 (GU 6 marzo 2021, n. 56) |
2022 |
1.798 euro |
Decreto 7 maggio 2022 (G.U. 15 giugno 2022, n. 138) |
2023 |
2.365,23 euro |
Decreto 3 febbraio 2023 (G.U. 15 giugno 2023, n. 138) |
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