Impianto idrico rumoroso? Tutela del condomino ad ampio raggio

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Impianto idrico rumoroso? Tutela del condomino ad ampio raggio

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato la responsabilità di un condomino e del Condominio per la immissione di rumore superiore ai limiti di tolleranza – per via dell’istallazione dell’impianto idrico elettrico di potenziamento della forniture d’acqua - presso l’abitazione di altro soggetto abitante l’edificio, che li aveva entrambi citati in giudizio. Confermata altresì, conseguentemente, la condanna del condomino e dell’Amministratore del Condominio a rimuovere l’impianto e ad adottare soluzioni non moleste per la quiete dei vicini ed, in particolare, dell’attore; con riserva di risarcimento danni per i rumori lamentati, da liquidare in un separato giudizio.

Avverso la condanna in sede di merito, il condomino aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. La sentenza impugnata, difatti – faceva notare il ricorrente – non si limitava ad inibire le condotte rumorose ed a ordinare la rimozione dell’autoclave, ma inibiva altresì l’uso del locale attuale sede degli impianti idrici a pompa. Stesso discorso vale per la condanna al risarcimento dei danni, accordata all’attore molestato, ma da esso non richiesta in giudizio.

Non è extra petita

Secondo la Corte Suprema, tuttavia, non sussiste nella specie alcun vizio di extra petizione, in quanto la domanda di cessazione dei rumori che superino il limite di normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare tutti quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole (nella specie, per l’appunto, il divieto di utilizzo di uno spazio condominiale quale sede di impianti idrici a pompa, per la contiguità di tale spazio con un appartamento di proprietà esclusiva).

Quanto invece al risarcimento dei danni, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il pronunciamento in esame non ha comminato alcuna condanna risarcitoria, ma si è limitato ad affermare la responsabilità dei convenuti quanto alla produzione di un fatto immissivo, le cui conseguenze lesive rinviava a ad accertare in altro giudizio.

Intensità dei rumori. Giudizio di tollerabilità rimesso all'apprezzamento del giudice di merito

In risposta ad altra censura, infine, la Cassazione con sentenza n. 20553 del 30 agosto 2017, rammenta che quanto alle modalità di rilevamento od alla intensità dei rumori, vige la disciplina di cui all’art. 844 c.c. che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio di tollerabilità.

 

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