Immobili dei residenti all'estero, l'Ifel propone l'autocertificazione del requisito del pensionamento
Pubblicato il 16 luglio 2015
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L'Ifel (Fondazione Anci) commenta la risoluzione del Mef, n. 6/DF del 26 giugno 2015, sul corretto regime di tassazione locale da applicare agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero.
La nota del 15 luglio 2015 interviene in merito alle agevolazioni sui tributi locali per gli immobili in argomento.
Si ricorda che la circolare ministeriale riporta quanto espresso nel DL n. 47/2014 (art. 9-bis), ossia che dal periodo d’imposta 2015, è considerata “direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.
Tra i requisiti per ottenere il beneficio ai fini Imu - considerare ai fini Imu come abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia dal cittadino italiano residente all’estero – c'è quello di essere già pensionati nei rispettivi paesi di residenza estera.
Su questo punto l'Ifel rileva la criticità della dimostrazione del requisito del pensionamento. Infatti, in alcuni Stati esteri non esiste alcuna documentazione attestante lo stato di pensionamento se non il cedolino di riscossione e pagamento della pensione. Conseguentemente l’Ifel chiede che gli uffici comunali competenti accettino, come attestazione dello stato di pensionamento, l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Tra le altre precisazioni:
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non ha diritto al beneficio il cittadino italiano residente all'estero che percepisca esclusivamente una pensione italiana;
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devono coincidere Paese estero che eroga la pensione e quello di residenza.
Pertanto, non ha diritto all’agevolazione il residente francese che percepisca una pensione austriaca.
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