Immissioni acustiche: ok all'ordinanza anche senza la comunicazione dell'avvio del procedimento

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Con la sentenza n. 271 del 26 agosto 2011, il Tar della regione Umbria ha respinto il ricorso presentato da una Società produttrice di mangimi avverso l'ordinanza con cui il Comune di Marsciano le aveva imposto “di adeguare, entro 20 giorni dalla notifica della presente, il ciclo di produzione con strumenti atti a ricondurre le emissioni acustiche nei limiti normativi”.

La società ricorrente si doleva, in particolare, del fatto che il provvedimento non fosse motivato e che non le fosse stata resa tempestivamente disponibile la relazione sulle misurazioni effettuate dall'Arpa. Ciò, senza contare che non le era stata nemmeno data la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

I giudici amministrativi hanno, tuttavia, ribadito come, nella specie, l'esonero dell'Amministrazione dall'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento che lo riguardava, era legato “non alla astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto”.

Per quel che concerne, invece, l'asserito mancato contraddittorio nel momento dell'effettuazione delle misurazioni effettuate dall'Arpa, il Tar umbro ha sottolineato che, in realtà, “le misurazioni contestate col ricorso in esame non rappresentano un fatto nuovo nei rapporti tra Comune e società ricorrente, bensì rappresentano l'ennesimo episodio di una lunga vicenda – connotata dall'adozione di reiterati provvedimenti volti a ricondurre le immissioni acustiche nei limiti di legge, e dall'effettuazione di interventi da parte della ricorrente, in un arco di tempo di alcuni anni”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Tar Umbria: ammessi i controlli a sorpresa – Italia

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