Illegittimi gli avvisi di accertamento per scostamenti rispetto all’indice di redditività

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Gli ultimi accertamenti avviati dall’Amministrazione finanziaria in provincia di Brescia e Pavia sono scaturiti dall’analisi dell’indice di redditività medio delle imprese, quando quest’ultimo è risultato inferiore alla metà di quello medio del settore, determinato in ambito territoriale.

L’analisi di tale circostanza ha evidenziato un’oscillazione significativa che ha reso inattendibili i ricavi dichiarati. Di qui, l’inoltro degli avvisi di accertamento per ricavi considerati antieconomici, anche se le imprese in questione risultavano congrue agli studi di settore. Di conseguenza, sulla base delle considerazioni effettuate, gli uffici del Fisco hanno contestato maggiori imposte sui redditi, Irap e Iva con relative sanzioni ed interessi.

La Ctp di Brescia, con la sentenza 146/7/10 si è pronunciata sulla legittimità dei suddetti avvisi di accertamento, discutendo al contempo la scelta degli uffici di non tener conto degli studi di settore.

Con la sentenza, dunque, la Commissione tributaria provinciale ha dichiarato illegittimi gli avvisi di accertamento inviati alle imprese fondati esclusivamente sugli scostamenti dei ricavi evidenziati rispetto all’indice di redditività. Secondo i giudici tributari: “non si comprende perché l’ufficio anziché attenersi alle risultanze degli studi di settore abbia esperito un tipo di accertamento che è una sorta di studio di settore artigianale basato su una media aritmetica di dati di aziende locali”. Inoltre, si è rilevato anche il mancato ricorso al contraddittorio preventivo, contravvenendo pure alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione. Si attende ora di conoscere, a tal proposito, il parere della Commissione tributaria regionale, a cui l’ufficio del Fisco è ricorsa in appello.

Intanto, anche nella provincia di Pavia si sta svolgendo una situazione analoga, poiché sono stati inoltrati a numerosi commercialisti avvisi di accertamento basati sul calcolo del ricarico medio praticato sui capi di abbigliamento. Il tutto ha portato alla contestazione di ricavi non dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap. L’atipicità di tale contraddittorio è che anche le citate attività commerciali sono sottoposte agli studi di settore, ma le notifiche ai contribuenti sono state inoltrate sebbene questi abbiano dichiarato ricavi congrui. Dunque, anche in questo caso, come già evidenziato dalla Ctp di Brescia, è importante ribadire come gli studi di settore siano degli strumenti completi che per determinare i ricavi di una singola attività economica tengano contro di una serie completa di dati, che vengono elaborati grazie a sofisticate tecniche statistiche. I risultati sono, poi, testati e validati anche dai rappresentanti delle categorie economiche interessate. Dunque, non si può inoltrare un avviso di accertamento che disattenda i risultati degli studi di settore, né che non sia preceduto da un contraddittorio preventivo.
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