Illeciti doganali e ravvedimento: sanzione nella dichiarazione doganale
Pubblicato il 31 dicembre 2025
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Arrivano chiarimenti operativi in materia di ravvedimento operoso applicabile agli illeciti doganali, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla riforma sanzionatoria.
La circolare n. 38 del 30 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) assume particolare rilevanza in quanto coordina la disciplina doganale con l’impianto sanzionatorio tributario generale, richiamato espressamente dall’articolo 104 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), approvate con il D.lgs. n. 141/2024.
In assenza di previsioni specifiche, trovano quindi applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dei D.lgs. n. 471/1997 e n. 472/1997, inclusa la disciplina del ravvedimento operoso.
Ravvedimento operoso e sanzioni doganali: principi generali
In base ai chiarimenti forniti l’Agenzia delle Dogane:
- il ravvedimento operoso è applicabile anche alle sanzioni doganali introdotte dalle DNC;
- il perfezionamento del ravvedimento è subordinato al fatto che non sia stato notificato un atto di irrogazione della sanzione;
- il ravvedimento costituisce un adempimento spontaneo del contribuente, che non richiede alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’ufficio doganale.
Resta fermo il potere dell’Amministrazione di effettuare controlli successivi sulla correttezza degli importi versati a titolo di tributo, interessi e sanzione ridotta.
Pagamento frazionato e perfezionamento del ravvedimento
Richiamando la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016, l’ADM conferma l’ammissibilità del cosiddetto ravvedimento frazionato.
In particolare, il ravvedimento è considerato valido anche quando:
- il tributo viene pagato integralmente in un momento antecedente;
- gli interessi di mora e la sanzione ridotta sono versati successivamente.
A tal fine, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il pagamento integrale del tributo deve avvenire prima del versamento di interessi e sanzioni;
- la misura della sanzione deve essere determinata con riferimento al momento del suo pagamento, e non alla data di pagamento del tributo.
Calcolo degli interessi di mora
La circolare 38/D/2025 richiama l’articolo 49 delle DNC, che disciplina il calcolo degli interessi dovuti dalla nascita dell’obbligazione doganale fino al pagamento del tributo:
- diritti doganali costituenti diritti di confine: tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di due punti percentuali, ai sensi dell’articolo 114 del Codice doganale dell’Unione;
- diritti doganali diversi dai diritti di confine: applicazione del tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Novità dal 1° gennaio 2026: pagamento della sanzione in dichiarazione doganale
Uno degli aspetti più rilevanti della circolare n. 38/2025 riguarda le modalità di pagamento della sanzione ridotta a partire dal 1° gennaio 2026.
In applicazione dell’articolo 114 delle DNC, la sanzione dovuta a seguito di ravvedimento operoso potrà essere versata direttamente in dichiarazione doganale, utilizzando esclusivamente i seguenti codici tributo:
- 430: pari al 50% dell’importo della sanzione;
- 432: pari al restante 50% dell’importo.
La circolare n. 38 del 30 dicembre 2025 distingue tre fattispecie operative.
1. Infedele dichiarazione
Il contribuente presenta una dichiarazione di rettifica indicando:
- i maggiori diritti dovuti;
- gli interessi;
- la sanzione ridotta, suddivisa tra i codici tributo 430 e 432.
2. Omessa dichiarazione
Il contribuente presenta la dichiarazione doganale, compilando il campo di liquidazione con:
- diritti dovuti;
- interessi;
- sanzione ridotta, sempre con i codici 430 e 432.
3. Pagamento a seguito di contestazione già notificata
Il versamento avviene tramite strumenti diversi dal contante (bonifico, bollettino postale, pagoPA), indicando nella causale:
- il riferimento al ravvedimento operoso;
- estremi dell’atto di contestazione e, se presente, dell’avviso di accertamento.
In tali casi, l’ufficio procede alla redazione della A22, senza emissione dello Z20.
Pagamento della sanzione in momento successivo
Qualora la sanzione ridotta venga pagata successivamente al tributo e agli interessi, gli uffici doganali provvedono comunque all’introito utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell’importo.
Anche in questa ipotesi, la data rilevante ai fini del ravvedimento resta quella del pagamento della sanzione.
Comunicazione all’ufficio doganale competente
Una volta perfezionato il ravvedimento, il contribuente è tenuto a trasmettere una comunicazione via PEC all’ufficio doganale competente, utilizzando il modello allegato alla circolare.
La comunicazione deve essere effettuata:
- solo dopo il pagamento di tributo, interessi e sanzione;
- all’ufficio presso cui è stata registrata la dichiarazione da rettificare, oppure
- all’ufficio che ha effettuato la contestazione, in caso di violazione già notificata.
A seguito della comunicazione, l’ufficio effettua i controlli di competenza e ne comunica l’esito al contribuente. In caso di ravvedimento incompleto o irregolare, l’Amministrazione procederà alle ordinarie attività di accertamento, riscossione e irrogazione delle sanzioni.
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