Il vincolo di destinazione del Prg che rende inedificabile il terreno salva dall’Ici

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La Sezione tributaria della Cassazione civile, con l’ordinanza n. 5737 del 9 marzo 2010, ha ribadito che un'area destinata dal Prg a verde pubblico attrezzato è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati ogni trasformazione del suolo riconducibile a manovre edificatorie.

Dunque, il solo possesso di tale area, che non può essere qualificata come fabbricabile ai sensi del Decreto legislativo n. 504 del 1992 (Decreto Ici), non può essere considerato presupposto dell’imposizione Ici.

Secondo quanto espresso nel decreto citato – articolo 2, comma 1, lettera b) - “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 (n.d.r. agricoltori a titolo principale), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali”.
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