Il socio lavoratore può ricoprire la carica di presidente della stessa cooperativa

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Con il messaggio 12441 dell'8 giugno 2011 l'Inps rende noto il proprio orientamento circa la compatibilità del socio di cooperativa a svolgere l'incarico anche di presidente della stessa, sciogliendo la riserva avanzata con precedente messaggio del 2007 n. 18663.

Partendo dalla normativa che riguarda le cooperative, Legge n. 142/2001, per la quale il socio lavoratore di cooperativa può intraprendere un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma tra cui un rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, l'Inps ammette la coesistenza di un rapporto organico e di un rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno stesso soggetto (amministratore – dipendente).

Ciò in quanto la carica di presidente non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato essendo il primo comunque soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Devono però sussistere due condizioni:
1. il potere deliberativo, definito dall’atto costitutivo e dallo statuto, deve essere affidato ad un organo diverso;
2. il presidente deve svolgere, in concreto e come lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.
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