Il ricorso notificato all'ufficio sbagliato va trasmesso a quello competente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 febbraio 2010
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Nell'ipotesi in cui il ricorso del contribuente venga notificato all'ufficio sbagliato – nel caso sottoposto all'esame dei giudici di legittimità, al centro servizi – non si ha nullità dell'atto, il quale, per contro, deve essere ritrasmesso, ad opera di chi lo riceve, all'ufficio delle Entrate competente. I rapporti tra il contribuente e la amministrazione finanziaria, infatti, devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede; ne consegue che “l'amministrazione è tenuta nei confronti del contribuente, in caso, come nella fattispecie, di errore nelle identificazione dell'Ufficio, a una condotta collaborativa, vieppiù facile trattandosi di uffici facenti parte della stessa amministrazione e funzionalmente tra loro collegati”.
E' questo il principio statuito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 2937 del 10 febbraio 2010, in una vicenda in cui un contribuente aveva notificato un ricorso in appello al centro servizi delle Entrate, ufficio che, per la legge processuale, non era parte della lite fiscale.
E' questo il principio statuito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 2937 del 10 febbraio 2010, in una vicenda in cui un contribuente aveva notificato un ricorso in appello al centro servizi delle Entrate, ufficio che, per la legge processuale, non era parte della lite fiscale.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 – Non è nullo il ricorso all'ufficio sbagliato – Gia. Pia.
- ItaliaOggi, p. 24 – Indirizzo sbagliato? Non importa – Alberici
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