Il privilegio del credito Irap non è retroattivo

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La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 15 dicembre 2009, nel respingere il ricorso di Equitalia, ha stabilito che il privilegio del credito Irap non è retroattivo. Dunque si applica a partire dal 2007.

Equitalia chiedeva un’interpretazione estensiva dell’articolo 2752 del Codice civile, che ricomprende il credito in oggetto tra i privilegiati sui beni del creditore.

I Giudici spiegano che la norma del Codice civile avendo natura sostanziale non può che valere solo per il futuro, non per il passato. E non può essere neanche ritenere norma interpretativa, dunque non può valere per i rapporti in corso.
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