Il principio di legalità non salva dalla chiusura

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In tema di sanzioni accessorie, la legislazione di riferimento è l’articolo 12 del Dlgs n. 471/97, il cui 2° comma prevedeva che ove fossero definitivamente accertate tre violazioni, compiute in momenti diversi nel corso di cinque anni, circa l’obbligo di emissione di scontrini o ricevute fiscali, il Fisco avrebbe potuto sospendere la licenza o autorizzazione relativa all’attività o imporne la chiusura. La norma ha subìto diverse rivisitazioni: con Dl n. 262/2006 la sanzione poteva scattare anche solo in caso di constatazione della violazione (non anche mediante acccertamento definitivo della stessa); con legge finanziaria 2007, il numero di violazioni è stato elevato a quattro. Oggi – da principio espresso nella sentenza di Cassazione n. 16840 del 20 giugno 2008 – la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali è sanzionata con la chiusura dell’attività, prescindendo dalla circostanza che l’attuale disposizione sanzionatoria fosse in vigore al tempo della prima violazione.
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