Il mezzo pubblicitario sconta l’imposta

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Afferma la Suprema Corte nella pronuncia n. 12684 del 20 luglio 2012, che l'imposta comunale va applicata anche sul mezzo con il quale si effettua la pubblicità, non sul solo messaggio pubblicitario, poiché al pagamento del tributo è soggetta la superficie complessiva di cartelli, insegne, locandine, targhe e stendardi.

Così, se in un cartello viene indicato il luogo di esercizio dell'attività di un'impresa non si è di fronte a un messaggio pubblicitario, ma se vengono propagandati le merci, i prodotti o i servizi relativi all'attività economica esercitata, si tratta proprio di un messaggio pubblicitario. In questo caso, perciò, si è in presenza di un messaggio pubblicitario.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Imposta comunale anche sul mezzo pubblicitario - Trovato

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