Il mantenimento cessa se il figlio ha lavorato

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Con sentenza n. 23590 del 22 novembre scorso, la prima sezione civile della Cassazione ha aderito alle istanze di un padre che contestava di dover versare alla ex moglie un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente in quanto quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, aveva in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa a tempo determinato.

Secondo la Corte di legittimità, il fatto che il figlio avesse già lavorato dimostrava il raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa e, conseguentemente, il venir meno del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del padre. In questi casi – continuano i giudici di Cassazione  – non assume rilievo “il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
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