Il giudice tributario non può sopperire, d'ufficio, all'incompletezza del pvc
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 novembre 2009
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Con decisione del 2 novembre 2009, la n. 23176, la Cassazione è intervenuta in una vicenda in cui una Srl si era opposta ad un avviso di accertamento Irpeg e Ilor fondato sulle risultanze di un processo verbale di constatazione incompleto.
I giudici di merito avevano accolto la doglianza, sostenendo l'insufficienza degli stralci documentali offerti dall'Agenzia delle entrate per supportare probatoriamente la pretesa erariale, nonché l'impossibilità, per il giudice tributario, di sopperire, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti.
Su tale punto, la Corte ha confermato quanto statuito dai giudici di primo grado sottolineando, altresì, come il ruolo attribuito al magistrato tributario non gli permetta di rimediare, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti e tale supplenza non può essere desunta neanche dalla previsione contenuta nell'art. 7 del dlgs 542 del '92 che prevede sì poteri “officiosi”, ma in via “del tutto eccezionale e per la sola ipotesi che il compiuto assolvimento dell'onere della prova a carico della parte sia impossibile o sommamente difficile”.
I giudici di merito avevano accolto la doglianza, sostenendo l'insufficienza degli stralci documentali offerti dall'Agenzia delle entrate per supportare probatoriamente la pretesa erariale, nonché l'impossibilità, per il giudice tributario, di sopperire, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti.
Su tale punto, la Corte ha confermato quanto statuito dai giudici di primo grado sottolineando, altresì, come il ruolo attribuito al magistrato tributario non gli permetta di rimediare, d'ufficio, alle carenze istruttorie delle parti e tale supplenza non può essere desunta neanche dalla previsione contenuta nell'art. 7 del dlgs 542 del '92 che prevede sì poteri “officiosi”, ma in via “del tutto eccezionale e per la sola ipotesi che il compiuto assolvimento dell'onere della prova a carico della parte sia impossibile o sommamente difficile”.
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