Il Decreto Liquidità è ufficiale. Valutazioni normali per il bilancio delle società
Pubblicato il 09 aprile 2020
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Entra in vigore oggi, 9 aprile, il Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) contenente misure per l’accesso al credito per le imprese ed agevolazioni dirette a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus.
Il provvedimento – reso disponibile in un’edizione straordinaria notturna della Gazzetta Ufficiale n. 94 del 9 aprile - riporta, tra i principali strumenti:
- misure per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese;
- differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa;
- sospensione di versamenti tributari e contributivi;
- sospensione dei termini per agevolazioni per la prima casa;
- disposizioni in materia di riduzione del capitale e sui principi di redazione del bilancio.
Decreto Liquidità. Disposizioni sui bilanci delle società
Nell’articolo 5 del Decreto Liquidità è presente la disposizione che differisce al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’insolvenza. Ciò non riguarda, però, le norme, in vigore dal 16 marzo 2019, relative agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, che gli amministratori sono tenuti a rispettare.
In materia di bilancio d’esercizio, ferma la possibilità ex D.L. n. 18/2020 di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28 giugno 2020, il nuovo decreto-legge permette di effettuare le valutazioni delle voci del bilancio 2020 con i criteri di normale funzionamento, a condizione che la continuità aziendale sia già presente nel precedente bilancio (chiuso al 31 dicembre 2019), non considerando, quindi, quanto avvenuto dopo il 23 febbraio 2020.
Si precisa che il criterio di valutazione va specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Dalla relazione all’articolo 7 del Dl n. 23/2020 pare potersi dire che vi rientrano anche bilanci intermedi e bilanci consolidati.
L’articolo 8, invece, decreta dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 la non applicazione delle disposizioni civilistiche relative alla riduzione del capitale sociale per perdite per le società di capitali (articoli 2446, commi 2 e 3, e 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile).
Ciò implica, pertanto, che non opera la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale per perdite.
In sostanza, si tratta di una misura diretta a considerare che la crisi economica provocata dal Covid-19 potrebbe dare seguito a crisi in imprese che, prima dell’epidemia, si trovavano in condizioni economiche positive: in effetti, a seguito della presente situazione, potrebbe avvenire una patologica perdita di capitale che, in realtà, non corrisponde alle effettive potenzialità delle imprese coinvolte.
Sul periodo di applicazione della norma si sollevano dei dubbi: nei fatti, l’emergenza da Coronavirus potrebbe avere ripercussioni rilevanti proprio sul bilancio da chiudere il 31 dicembre 2020, che quindi avrà incidenza nei primi mesi del 2021. Probabilmente arriverà un chiarimento.
Viene sospesa, inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti ai soci rispetto agli altri creditori, di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile.
- edotto.com – Edicola del 7 febbraio 2020 - Codice della Crisi d’impresa con slittamento ampio – Moscioni
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