Il credito Irap è privilegiato ed ha effetto retroattivo

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4861 del 1° marzo 2010, nell’accogliere il ricorso di Equitalia che chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di un'azienda con un credito privilegiato per l'Irap, chiarisce che tali crediti sono privilegiati anche se il debito è stato contratto prima della riforma del 2007 (effetto retroattivo).

L'articolo 2752 del Codice civile, nel testo dopo la riforma del 2007, che non include espressamente l'Irap fra le imposte privilegiate in caso di fallimento non impedisce un'interpretazione estensiva della norma. La Corte spiega che il tributo ha sostituito a pieno titolo l'Ilor: la natura del tributo è di “imposta erariale reale (diretta a colpire le fonti di ricchezza di carattere patrimoniale)”, sulla base del valore aggiunto prodotto.

Pertanto, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dell'Irap, in sostanza, segue la stessa disciplina dell'Ilor. Tano più che l’Irap è destinata ad integrare il minor gettito derivato dall’abolizione dell’Ilor.

Inoltre, la società di riscossione ha diritto, dice la sentenza, ad essere rimborsata anche delle spese sostenute per l'ammissione al passivo fallimentare.
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