Il controllo indiretto non evita la stretta
Autore: eDotto
Pubblicato il 07 ottobre 2008
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È stato chiesto all’agenzia delle Entrate se nel caso di una società a capitale interamente pubblico (controllante è la Regione), che a sua volta controlla un’altra società, può essere non applicata la normativa sulle società di comodo, basandosi sulla causa di esclusione automatica prevista dalla Finanziaria 2008. Questa clausola richiama il principio sancito dalla legge n. 724/1994, che prevede l’esclusione dalla disciplina alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale. Il quesito sembra essere giustificato dal fatto che nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge n. 244/07, si parla di controllo pubblico come requisito sufficiente per l’esclusione. L’Agenzia - con risoluzione n. 373/E del 6 ottobre - riconosce che l’esclusione non è automatica; quindi, per poter escludere l’istante dalla normativa delle società di comodo, la partecipazione di un soggetto pubblico al capitale di una società deve essere diretta. Il legislatore (L. n. 724/1994) si riferiva, infatti, proprio al controllo diretto e non a quello indiretto: nella causa di esclusione delle società partecipate da enti pubblici, la partecipazione indiretta non è stata espressamente citata. Tuttavia, se l’istante vuole evitare la normativa sulle società di comodo può ricorrere all’interpello per la disapplicazione ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73.
- ItaliaOggi, p. 41 – Non operative, no all’esclusione con partecipazioni indirette - Bongi
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