Il contribuente ha libero accesso agli atti relativi all'accertamento

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Con sentenza n. 3003 depositata lo scorso 15 luglio, il Tar della Lombardia, sezione di Milano, ha accolto, parzialmente, il ricorso presentato da un uomo avverso il provvedimento di silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate di Milano sull'istanza di accesso dallo stesso inoltrata con riferimento alla documentazione afferente all’origine e alle motivazioni di un accertamento effettuato nei suoi confronti, al dettaglio dei conteggi per IVA, IRAP e delle sanzioni riportate nelle cartelle di pagamento, alla documentazione all’origine dell’avviso di accertamento nonchè ai documenti e conteggi fondanti la cartella esattoriale. 

In particolare, i giudici lombardi, dopo aver ribadito come, per giurisprudenza amministrativa, si ha libero accesso agli atti del procedimento tributario e che “l’inaccessibilità agli atti di cui trattasi è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo”, ha ritenuto che il ricorso del contribuente dovesse essere accolto anche se limitatamente alla sola documentazione esistente agli atti dell’Amministrazione senza possibilità di imporre alla medesima la redazione di documenti ulteriori contenenti considerazioni o valutazioni in ordine alle ragioni poste alla base dell’agire. 

Nel dettaglio, è stato ritenuto sussistente, in capo al ricorrente, un interesse non emulativo connesso all’intenzione di agire a tutela della propria posizione innanzi alla Corte di Cassazione.
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