Il contratto di locazione stipulato dal "non proprietario" è valido ma inefficace

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La Terza sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 25911 del 19 novembre 2013, ha affermato la validità del contratto di locazione che venga stipulato a non domino, ossia da chi non è proprietario; questo contratto, ancorché valido, è, tuttavia, “inefficace” qualora il locatore non abbia la disponibilità giuridica o di fatto della cosa locata.

Ne discende che, in questa ipotesi, quest'ultimo si rende inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, ed in particolare, a quelle di cui all'articolo 1575 del Codice civile ove non faccia acquisire al conduttore il pacifico godimento dell'immobile.

Ed infatti, l'indisponibilità dell'immobile da parte del locatore costituisce un tipico caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto. Così, nel caso in cui il locatore di cosa altrui non sia in grado di garantire al conduttore il godimento della cosa, egli si rende inadempiente alle obbligazioni assunte.
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