Il consolidato nazionale va oltre confine

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Con la risoluzione n. 409/E del 30 ottobre, le Entrate hanno chiarito che il consolidato fiscale nazionale può essere esteso anche alle società con sede all’estero, se vengono considerate residenti in Italia in base alla normativa contro le estero vestizioni. Il caso riguarda una banca italiana che intende costituire con una partecipazione totalitaria una società di capitali di diritto francese. La controllata francese, a sua volta, acquisterebbe il 100% di una o più società residenti in Italia per lo svolgimento di alcune proprie attività. In virtù del fatto che una società straniera che non ha sede legale o la sede dell’amministrazione in Italia, si considera residente nel territorio dello Stato se detiene partecipazioni di controllo in società di capitali italiane (art. 2359 C.C.), anche alla controllata francese si può applicare la presunzione della residenza in Italia, in quanto si tratta di soggetto residente in Francia che è controllato al 100% da una società italiana e che, a sua volta, controlla al 100% un’altra società italiana. Pertanto, essendo la società in questione considerata residente nel territorio dello Stato deve rispettare tutti gli obblighi strumentali e sostanziali dell’ordinamento italiano, tra cui anche la possibilità di esercitare l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, se risultano verificati i requisiti richiesti dagli articoli 117 e seguenti del Tuir.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – L’esterovestizione, consolidato interrotto – Felicioni

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