Il consiglio di amministrazione risponde in materia di sicurezza sul lavoro
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 21 maggio 2013
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21628 depositata il 20 maggio 2013, evidenzia come – al verificarsi di un incidente nell'ambito lavorativo, mortale nel caso di specie - la responsabilità ricade su tutto il consiglio di amministrazione. Nello specifico, per imprese gestite da società di capitali gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro posti a capo del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti il consiglio di amministrazione, appartenendo la rappresentanza della società all'intero consiglio e non al singolo presidente.
Eccezione si verifica qualora sia assegnata ad un singolo consigliere delega per l'adozione e il controllo delle misure di sicurezza. Il consiglio di amministrazione, in questo caso, è esonerato dalla responsabilità di funzioni, di cui risponde il delegato, avendo il solo compito di controllo della gestione in materia di sicurezza.
Resta comunque responsabile il consiglio di amministrazione anche qualora si sia provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ricadendo comunque in capo al datore di lavoro la responsabilità penale in materia di sicurezza.
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