Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive è soppresso

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A decretare la soppressione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive è la circolare in oggetto, la n. 40 dell’agenzia delle Entrate, in ottemperanza delle disposizioni del Dl n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 24/2006, per il contenimento delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi operanti in tali amministrazioni.

Conseguentemente a ciò, nella circolare viene specificato che:

- sono abrogate le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 413/1991 che disciplinano l'attività del Comitato consultivo e l'efficacia dei relativi pareri;

- è abrogata la disposizione del primo periodo del comma 10, dell'articolo 21 della legge n. 413/1991, in cui si legge che "In caso di mancata risposta da parte della Direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero, qualora alla risposta fornita il contribuente non intende uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima, al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive";

- la disposizione del secondo periodo del comma 10, dell'articolo 21 della legge n. 413/1991, secondo cui "La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale al silenzio-assenso", è abrogata poiché il silenzio-assenso era riferito esclusivamente all'eventuale inerzia del Comitato consultivo;

- vengono meno le disposizioni attuative del D.M. n. 194 del 13 giugno 1997 (regolamento concernente l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del Comitato consultivo) nonché quelle del D.M. 20 dicembre 1999 (deposito, raccolta, conservazione e pubblicazione dei pareri deliberati dal Comitato consultivo);

- rimane in vigore la disposizione del comma 9, del citato articolo 21 della legge n. 413/91, per cui "il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze (ora Agenzia delle entrate), fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini dalla corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata";

- restano in vigore le disposizioni del D.M. n. 195 del 13 giugno 1997 (regolamento concernente le modalità per l'invio delle richieste di parere all'Agenzia delle entrate e per la comunicazione dei pareri al contribuente) con esclusione, ovviamente, di quelle riferite all'attività del Comitato consultivo.

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