CNO, nuove regole tecniche sull’antiriciclaggio
Pubblicato il 21 giugno 2022
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Con la delibera del 27 maggio 2022, n. 205, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha approvato nuove regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lo ha reso noto il CNO con notizia del 17 giugno 2022.
I Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo dovranno adottare le nuove regole tecniche nell’esercizio della propria attività professionale, nonché adempiere agli obblighi concernenti l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio, l’adeguata verifica e la conservazione della documentazione, secondo le indicazioni fornite dal CNO con il comunicato n. 4322 del 7 giugno 2022.
Analisi e valutazione del rischio di riciclaggio
Per quanto riguarda le regole tecniche per l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, le indicazioni differiscono in base:
- al tipo di cliente;
- alla tipologia delle prestazioni professionali richieste;
- alle caratteristiche dell’organizzazione dello studio professionale.
In considerazione di tali fattori, il CNO ha indicato le misure per prevenire o ridurre il fenomeno, da applicare in base al tipo di rischio (ovvero misure semplificate, ordinarie o rafforzate).
Adeguata verifica
Le regole tecniche stabiliscono che la verifica potrà avvenire in forma semplificata (in caso di basso rischio) o rafforzata (in caso di elevato rischio), tenendo conto delle importanti novità relative all’adeguata verifica a distanza e alle relative procedure di identificazione digitale.
Si forniscono indicazioni anche per “l’identificazione del titolare effettivo” di clienti diversi dalle persone fisiche, prevedendo l’applicazione dei criteri determinati dall’articolo 20 del D. Lgs. 231/2007, sia per le società di capitali sia ove si tratti di persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 361/2000 (associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato).
Conservazione della documentazione
Il CNO fornisce indicazioni anche in merito all’obbligo di conservazione della documentazione in base a quanto previsto agli articoli 31e 32 del D. Lgs. 231/2007, relativamente al caso di uno Studio Associato o di una società tra professionisti (STP).
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