Cndcec. Regole tecniche in materia di antiriciclaggio
Pubblicato il 24 gennaio 2019
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Con le regole tecniche diffuse dal Cndcec in materia di antiriciclaggio, vengono date indicazioni ai commercialisti su: valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Il Consiglio nazionale, con informativa n. 8 del 23 gennaio 2019, ha approvato il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.
Le regole tecniche sono state redatte su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018 ed ai sensi dell’articolo 11, c. 2, del d.lgs. 231/2007 che rimette agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del d.lgs. 231/2007, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.
Tre regole tecniche sugli obblighi antiriciclaggio
Dal documento pubblicato emerge l’individuazione di 3 regole tecniche rivolte ai commercialisti che riguardano i seguenti obblighi antiriciclaggio:
- la valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
- l’adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
- la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).
Il Cndcec, nei mesi a venire, istituirà specifiche attività di formazione in modalità e-learning, cosicchè gli iscritti possano apprendere e mettere in pratica correttamente le regole tecniche. Decorso tale periodo, le regole saranno considerate vincolanti per gli iscritti.
Regole tecniche: valutazione del rischio
Con riferimento alla valutazione del rischio, il documento preme sull’importanza che i professionisti effettuino la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento connesso alla propria attività professionale; sulla scorta di questa autovalutazione, adotteranno presidi e procedure adeguati per cercare di evitare i rischi rilevati.
L’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. I professionisti possono utilizzare una scala graduata basata sulla rilevanza del rischio a cui si associa una intensità. I fattori di rischio si riferiscono alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai servizi offerti.
Importanti sono anche le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e il numero delle sedi in cui viene svolta l’attività. Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile; con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello studio (una sede o più), occorre avere una funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo.
Regole tecniche: adeguata verifica della clientela
In questo caso, il Cndcec ha provveduto ad effettuare l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente alle attività professionali, nel rispetto dell’approccio basato sul rischio normativamente previsto.
Si è proceduto a fare una suddivisione delle attività il cui rischio inerente è risultato non significativo, poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.
Nel rischio non significativo rientra l’attività svolta dal collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti.
Vengono poi date indicazioni per valutare (tramite l’attribuzione di punteggi) il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale resa.
Dettagli riguardano gli obblighi di adeguata verifica nella loro duplice veste di verifica “semplificata” e “rafforzata”.
Regole tecniche: conservazione dei dati e delle informazioni
Attraverso la conservazione si cerca di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.
La conservazione può essere cartacea o informatica.
Nel caso di tenuta cartacea, tutti i documenti conservati devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.
In caso di conservazione informatica, i professionisti possono avvalersi:
- di un modello interno, per cui il processo di conservazione è realizzato all’interno della struttura organizzativa;
- di un modello esterno, per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati.
- eDotto.com – Edicola del 14 novembre 2018 - Antiriciclaggio. Piano di formazione Cndcec non cambia il numero dei crediti – Pichirallo
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