Il canone per i servizi di fognatura va sempre pagato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 dicembre 2009
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Il canone di fognatura e di depurazione, qualora sia concretamente fruibile dall'utente, deve essere pagato al Comune anche nel caso in cui il cittadino si rifiuti di utilizzarlo.
E' il principio statuito dai giudici di Cassazione, sezione tributaria, nel testo della sentenza n. 26688 del 18 dicembre scorso. Affermata, in questa sede, anche la competenza del giudice tributario sulle controversie aventi ad oggetto la non debenza degli importi richiesti per questo tipo di servizi se siano riferiti ad un periodo anteriore al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258; prima di tale data, infatti, trova applicazione la disciplina precedente che attribuiva al predetto canone natura di tributo comunale.
E' il principio statuito dai giudici di Cassazione, sezione tributaria, nel testo della sentenza n. 26688 del 18 dicembre scorso. Affermata, in questa sede, anche la competenza del giudice tributario sulle controversie aventi ad oggetto la non debenza degli importi richiesti per questo tipo di servizi se siano riferiti ad un periodo anteriore al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258; prima di tale data, infatti, trova applicazione la disciplina precedente che attribuiva al predetto canone natura di tributo comunale.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Canone di fognatura, basta l'impianto
- ItaliaOggi, p. 22 – Il canone fognatura senza sconti - Alberici
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