Il bollo auto si prescrive in tre anni
Pubblicato il 30 agosto 2017
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Anche in caso di mancata impugnazione della cartella
Secondo la Corte di cassazione, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge non comporta l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento.
Così, nel caso in cui la cartella notificata sia volta alla riscossione della tassa automobilistica continua ad applicarsi il termine di prescrizione triennale a cui questa tassa è soggetta.
Nessuna conversione del termine prescrizionale
Come già sottolineato dalle Sezioni unite di Cassazione (sentenza n. 23397/2016), infatti, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Detto principio generale – precisa la Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 20503 del 29 agosto 2017 – si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo.
Ne consegue che qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non determina l’applicazione del termine di prescrizione ordinaria ex articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Di pari tenore altra ordinanza – la n. 20425 del 25 agosto 2017 - pronunciata dalla Suprema corte appena qualche giorno prima.
In entrambe le decisioni sono state confermate le statuizioni con cui la CTR aveva accolto le doglianze di due contribuenti avverso gli avvisi di intimazione di pagamento loro notificati ai fini del recupero del bollo auto ed in entrambe è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente Equitalia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso medesimo.
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