I termini per il compimento dell'esproprio vanno puntualmente indicati

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Le Sezioni unite civili della Cassazione, nel testo della sentenza n. 26778 del 29 novembre 2013, hanno ricordato come, in materia di espropriazione pubblica, sia da considerare radicalmente nullo ed inefficace il provvedimento amministrativo contenente una dichiarazione di pubblica utilità che sia priva dei termini per il compimento dell'espropriazione e dell'opera; analogamente, è da ritenere illegittima una eventuale indicazione dei detti termini “de relato”, ovvero facendo riferimento ad un atto diverso.

Così – continua la Suprema corte - dalla eventuale illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità per la mancata indicazione del termine per lo svolgimento dei lavori discende che la relativa occupazione delle aree è da considerare come riconducibile ad un comportamento materiale della pubblica amministrazione, non ricollegabile in alcun modo ad un esercizio dei poteri ad essa conferiti.

Da detta circostanza discende, a sua volta, che spetta al giudice ordinario decidere sulla eventuale domanda risarcitoria proposta dal privato cittadino che abbia subito un esproprio nei termini riferiti.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Termini più certi sugli espropri – Saporito

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