I files estrapolati dal pc dell’imprenditore vanno comparati con i documenti ufficiali

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Secondo la Corte di legittimità – ordinanza n. 5226 del 30 marzo 2012 – in materia di accertamento dell'Iva, i files rilevati legittimamente nel computer dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell'impresa stessa, “elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità”.

In ordine agli stessi, il giudice di merito ha l’onere di effettuare una comparazione con i documenti ufficiali e procedere, se del caso, alla relativa acquisizione. Ed infatti – conclude la Corte - i documenti extracontabili non possono essere ritenuti, di per sé, probatoriamente irrilevanti circa l'esistenza di operazioni non contabilizzate, senza una comparazione con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente.
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