I debiti condominiali sono da considerare solidali

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In materia di condominio si rileva un contrasto sorto tra la Corte di Appello di Roma e la Corte di cassazione relativamente alla natura, solidale o parziaria, delle obbligazioni e la conseguente responsabilità dei condomini. La sentenza n. 9148 del 2008 della Corte di cassazione ha delineato una natura parziaria dei debiti condominiali, per cui ognuno risulta debitore per la parte riguardante la propria quota, con la conseguenza che il creditore non può chiedere l'intera somma ad un solo obbligato. Tale posizione si basa sulla divisibilità dell'obbligazione che sebbene ascritta a tutti i condomini, e quindi comune, è però divisibile, trattandosi di somma di danaro.

Diversamente con sentenza n. 2729/2010 la Corte di Appello di Roma ha appoggiato la posizione di coloro che ritengono solidale l'obbligazione da debito condominiale; ciò scaturisce dal fatto che il criterio della divisibilità dell'obbligazione, ripreso dalla Corte di cassazione, non è da considerare tipica della responsabilità dei condomini. Invece, ciò che contraddistingue la solidarietà nell'obbligazione condominiale è l'articolo 1294 del codice civile, secondo cui i condebitori sono tenuti in solido se non è stabilito diversamente dalla legge o dal titolo.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 8 – In appello a Roma continua a valere la «solidarietà» - Tagliolini

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