Riforma accise 2025: debutta la qualifica SOAC
Pubblicato il 07 aprile 2025
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Debutta nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2025 il decreto legislativo n. 43 del 28 marzo 2025, approvato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025. Il provvedimento riforma il sistema delle accise a livello nazionale, introducendo numerose novità rilevanti.
Questa riforma mira a migliorare l’efficienza e la trasparenza delle procedure fiscali, adeguando il quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato e del commercio internazionale.
Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale del Governo, all’interno del Testo Unico delle Accise (TUA) viene inserito un meccanismo di qualificazione degli operatori (SOAC), pensato per instaurare una relazione basata sulla fiducia tra gli obbligati e l’amministrazione finanziaria.
Il sistema SOAC consente, agli operatori che ottengono tale status, di usufruire di vantaggi significativi, come l’esenzione dalla cauzione a copertura dell’imposta dovuta e la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi.
Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC)
Al Testo Unico che raccoglie le norme legislative relative alle imposte sulla produzione e sui consumi, comprese le sanzioni penali e amministrative, introdotto con il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, il decreto legislativo n. 43 del 28 marzo 2025, aggiunge un nuovo articolo dedicato ai “Soggetti Obbligati Accreditati” (SOAC).
Questa figura corrisponde a un operatore responsabile del versamento dell’accisa, stabilito all’interno del territorio italiano, che ottiene lo status di soggetto accreditato a seguito di una valutazione positiva da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale verifica la correttezza e l’affidabilità dell’operatore nell’ambito del regime fiscale delle accise.
L’attribuzione della qualifica di SOAC può essere concessa dall’Agenzia sia ai depositari autorizzati che ai soggetti obbligati indicati negli articoli 21, comma 6, 26, comma 7 e 53, comma 1 del Testo Unico.
Requisiti per ottenere la qualifica di SOAC
Per accedere alla qualifica di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), è necessario soddisfare una serie di condizioni dettagliate all’articolo 9-ter, comma 1.
Dunque, possono ottenere la qualifica SOAC i soggetti che:
a) operano da almeno cinque anni consecutivi in uno dei settori elencati all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), calcolati a partire dalla data del rilascio della licenza o autorizzazione pertinente;
b) non risultano destinatari di procedimenti penali per le violazioni previste all’articolo 23, comma 6, alla data di presentazione della domanda secondo quanto stabilito all’articolo 9-quinquies, comma 1;
c) non hanno ricevuto sentenze di condanna, nemmeno se non definitive, né pene concordate (patteggiamenti) per i reati indicati nell’articolo 23, comma 6, nei cinque anni precedenti la richiesta;
d) non sono soggetti a procedure di crisi o di insolvenza, né lo sono stati nel quinquennio antecedente alla domanda;
e) non hanno subito sanzioni nel corso degli ultimi cinque anni, se si tratta di persone giuridiche o società, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per le infrazioni indicate all’articolo 23, comma 6.
Nel caso di enti o società, i requisiti indicati alle lettere b) e c) devono essere posseduti anche da coloro che ricoprono ruoli apicali di rappresentanza, gestione, amministrazione o controllo, inclusi coloro che esercitano tali funzioni di fatto.
La condizione di cui alla lettera e) entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2028.
Procedura per riconoscimento della qualifica di SOAC
Per ottenere la qualifica di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), l’interessato deve presentare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’Agenzia delle Dogane esegue una valutazione preliminare, verificando che il richiedente possieda i requisiti di ammissione previsti. Qualora tali condizioni non risultino soddisfatte, l’istanza viene respinta con un provvedimento motivato, adottato dopo un confronto formale con il richiedente.
Per valutare il grado di affidabilità dell’operatore, l’Agenzia prende in considerazione i seguenti aspetti.
- Professionalità: si analizzano la competenza tecnica, le esperienze pregresse - in particolare nella gestione di impianti legati a prodotti soggetti ad accisa - e il possesso di qualifiche pertinenti al settore di attività.
- Struttura aziendale: si considera la dimensione dell’impresa, il volume d’affari, i mezzi tecnici impiegati, l’organizzazione amministrativa e contabile, oltre alla presenza di sistemi interni per prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
- Solidità finanziaria: viene effettuata un’analisi economico-patrimoniale, esaminando gli indicatori di bilancio e il rispetto puntuale degli impegni economici assunti.
- Catena di fornitura: si valutano le relazioni con fornitori e clienti intermedi, considerando la loro stabilità finanziaria e correttezza fiscale.
- Regolarità fiscale: viene verificata l’assenza di violazioni gravi o ripetute alle normative su accise, IVA e dazi doganali, tenendo conto della gravità, frequenza e dell’impatto sul volume d’affari dell’impresa.
Controlli e accertamenti
L’Agenzia valuta questi parametri considerando un periodo di osservazione di cinque anni, compreso tra la data di presentazione della domanda e la conclusione dell’istruttoria. A tal fine, può anche eseguire verifiche dirette presso le sedi aziendali dove si svolge l’attività economica.
Valutazione finale e rilascio della qualifica
A conclusione dell’esame dei diversi aspetti legati all’affidabilità del richiedente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assegna a quest’ultimo un punteggio riassuntivo, espresso in valori da 0 a 100. Questo punteggio viene calcolato seguendo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La qualifica di SOAC viene concessa solo se il punteggio ottenuto è pari o superiore a 60.
L’intero procedimento istruttorio deve essere completato entro 120 giorni dalla data in cui l’istanza è stata ricevuta.
Al termine di questa fase, l’Agenzia adotta un provvedimento motivato, che può:
- rifiutare la richiesta, previa comunicazione e confronto con il richiedente (contraddittorio),
oppure
- approvare la domanda, attribuendo ufficialmente al soggetto la qualifica di SOAC, assegnando anche il livello di affidabilità corrispondente al punteggio ottenuto nella valutazione.
Vantaggi collegati alla qualifica di SOAC
Durante il periodo in cui la qualifica di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC) è valida, il titolare può richiedere di usufruire dei benefici previsti, a seconda del livello di affidabilità che gli è stato attribuito. Tali vantaggi si applicano esclusivamente all’ambito operativo per cui è stato riconosciuto l’accreditamento.
Riduzione delle cauzioni
Nel caso in cui il SOAC voglia accedere all’agevolazione prevista dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9-ter, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riconosce una riduzione sulle cauzioni da versare, secondo le seguenti percentuali:
- 30% di esonero per i soggetti con livello Base;
- 50% di esonero per quelli con livello Medio;
- 100% di esonero (quindi totale) per i soggetti con livello Avanzato.
Altri benefici previsti
Il SOAC ha inoltre diritto a benefici aggiuntivi: in particolare, il SOAC-GE (Grande Esportatore) con livello avanzato ha la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di presentare una sola dichiarazione annuale, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 26-ter, comma 1, e 55, comma 1 del Testo Unico Accise.
Controlli, monitoraggio e regole attuative per i SOAC
L’attività di vigilanza e l’applicazione pratica delle norme sui Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC) sono disciplinate da una serie di disposizioni che coinvolgono sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane:
- l’Agenzia verifica costantemente che i requisiti di ammissione e i parametri di affidabilità, inclusi i relativi punteggi, rimangano validi nel tempo;
- può richiedere al SOAC documentazione o informazioni utili a tale verifica;
- il SOAC ha l’obbligo di fornire quanto richiesto entro cinque giorni dalla comunicazione.
Il Ministero dell’Economia deve emanare un apposito decreto con cui stabilisce le modalità operative per l’attuazione della figura, in particolare i criteri di valutazione e i punteggi da assegnare per ciascun profilo di affidabilità.
Semplificazioni operative per i SOAC
Un ulteriore provvedimento del Ministro dell’Economia individua, tenendo conto del settore di attività in cui il SOAC opera e del livello di affidabilità riconosciuto, le semplificazioni applicabili in tema di:
- gestione dei registri contabili, con possibilità di tenuta esclusivamente digitale degli stessi.
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