Holding operative e CPB: come calcolare il valore della produzione netta
Pubblicato il 04 settembre 2025
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Con la FAQ del 3 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come le società di partecipazione non finanziaria (le cosiddette holding operative) devono determinare il Valore della Produzione Netta (VPN) ai fini del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Il tema nasce dal fatto che queste società, ai fini IRAP, applicano regole particolari (art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/97) che non sono state riprese dal decreto che disciplina il CPB, generando dubbi interpretativi.
Il problema di partenza
Le holding industriali, quando calcolano la base imponibile IRAP, devono applicare l’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 446/97, secondo cui il valore della produzione si ottiene sommando al risultato ex art. 5 la differenza tra:
- interessi attivi e proventi assimilati
- interessi passivi e oneri assimilati (considerati al 96%)
Il Decreto CPB (D.Lgs. n. 13/2024), all’art. 17, stabilisce invece che il VPN rilevante per il concordato è determinato solo in base agli artt. 5, 5-bis e 8 del D.Lgs. 446/97, senza menzionare l’art. 6.
Da qui il dubbio: per il CPB le holding devono continuare a considerare la gestione finanziaria oppure no?
Entrate: la FAQ del 3 settembre 2025
Con il chiarimento diffuso il 3 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un principio importante: per le holding con codice Ateco 70.10.00 – Attività di sedi centrali, il Valore della Produzione Netta (VPN) da prendere come riferimento ai fini del CPB deve essere calcolato solo secondo l’articolo 5 del D.Lgs. 446/97, quindi senza considerare gli interessi attivi e passivi.
Questo significa che nel modello CPB, al rigo P05, le società dovranno riportare esclusivamente il VPN così determinato, privo della componente finanziaria. Nel successivo modello IRAP 2025, invece, la compilazione del rigo IS250 dovrà essere più articolata: in colonna 1 andrà indicato il VPN concordato, mentre in colonna 2 e colonna 3 dovranno essere riportati, rispettivamente, gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati (limitatamente alla quota deducibile).
In pratica, quindi, l’Agenzia ha confermato che, nell’ambito del CPB, la gestione finanziaria non entra più nel calcolo del VPN, a differenza di quanto accade invece per l’IRAP ordinaria.
Le eccezioni per chi ha già aderito al CPB 2024-2025
L’Agenzia delle Entrate ha però riconosciuto che, trattandosi di un istituto di recente introduzione, alcune società potrebbero aver già aderito al CPB per i periodi d’imposta 2024-2025 seguendo un criterio diverso da quello ora chiarito. In particolare, può essere successo che nel modello CPB sia stato indicato un VPN comprensivo anche del saldo della gestione finanziaria, cioè della differenza tra interessi attivi e passivi.
Per questi casi non è richiesto alcun ricalcolo o correzione: la compilazione del rigo IS250 del modello IRAP 2025 dovrà semplicemente seguire le istruzioni ufficiali, senza apportare variazioni. In sostanza, chi ha già incluso la componente finanziaria nei dati trasmessi continuerà a mantenerla coerentemente anche nella dichiarazione IRAP, evitando così disallineamenti.
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