Guida Cndcec su sospensione del Commercialista: gestione dello studio

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Guida Cndcec su sospensione del Commercialista: gestione dello studio

Il documento intitolato "La sospensione dall’esercizio della professione: inquadramento della fattispecie e criticità in caso di sostituzione nella gestione dello studio professionale", pubblicato dal Cndcec (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) il 31 marzo 2025, è un vademecum operativo che affronta le implicazioni della sospensione professionale per i commercialisti e le modalità di gestione dello studio in caso di sospensione.

Il documento, con l’intento di fornire una visione generale del tema, esamina gli effetti pratici derivanti dalla sospensione dell’attività professionale. Viene posta particolare attenzione:

  • alle azioni necessarie per assicurare la prosecuzione dell’operatività dello studio,
  • al corretto svolgimento degli obblighi verso la clientela,
  • alla ripresa dell’attività una volta terminata la sospensione.

Un’attenzione specifica è dedicata ai doveri che ricadono sul collega che assume temporaneamente la gestione dello studio: questi comprendono sia le attività da svolgere, sia le responsabilità e i compiti connessi, il tutto in un’ottica volta a garantire la continuità del servizio.

Tipologie di sospensione

La sospensione dall’esercizio della professione rappresenta una misura limitativa che può essere applicata a un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per diversi motivi. Il documento del 31 marzo 2025 esamina le varie tipologie.

Sospensione come sanzione disciplinare (Art. 52 D.lgs. 139/2005)

Caratteristiche principali:

  • applicata dal Consiglio di disciplina al termine di un procedimento disciplinare;
  • la durata non può superare i due anni;
  • è una sanzione “sostanziale” che interrompe temporaneamente l’esercizio professionale.

Cause:

  • violazioni del Codice Deontologico,
  • condotte contrarie a dignità, probità e decoro,
  • inosservanza di obblighi normativi e regolamentari.

Effetti:

  • decadenza da incarichi professionali,
  • interdizione da ogni attività rientrante nell’ambito della professione,
  • impatto sulle relazioni con enti come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate.

Sospensione cautelare (Art. 53 D.lgs. 139/2005)

Caratteristiche principali:

  • disposta in via provvisoria, prima della conclusione del procedimento disciplinare, nei casi di particolare gravità,
  • durata massima: 5 anni,
  • può essere facoltativa o obbligatoria.

La facoltativa è decisa dal Consiglio di disciplina se sussistono motivi gravi e richiede l’audizione dell’iscritto.

Quella obbligatoria è disposta in caso di misura cautelare/interdittiva penale o condanna definitiva.

 Effetti:

  • sospende l’esercizio della professione in via provvisoria,
  • il periodo è computato nella durata della sospensione disciplinare definitiva.

Sospensione per morosità (Art. 54 D.lgs. 139/2005)

Caratteristiche principali:

  • è una misura sanzionatoria automatica per il mancato versamento delle quote associative dovute all’Ordine o al CNDCEC,
  • non ha finalità punitiva ma amministrativa,

Se la morosità persiste, può sfociare in un procedimento per cancellazione dall’Albo.

Effetti:

  • inibisce l’esercizio della professione,
  • l’iscritto rimane comunque tenuto al versamento della quota annuale.

Sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale (Art. 16, co. 7-bis, D.l. 185/2008)

Caratteristiche principali:

  • è una sanzione amministrativa, non disciplinare,
  • deriva dal mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (es. PEC),
  • ha natura coattiva e perdura fino alla regolarizzazione.

L’Ordine invia una diffida di 30 giorni; in caso di inadempimento, applica la sospensione fino alla comunicazione.

Effetti:

  • inibisce l’esercizio della professione,
  • è un procedimento autonomo rispetto a quello disciplinare.

NOTA BENE: Tutte le sospensioni, anche se diverse per finalità e presupposti, impediscono l’attività professionale. In alcuni casi, il professionista può incorrere nel reato di esercizio abusivo se continua l’attività nonostante la sospensione.

Gestione dello Studio durante la sospensione

Quando un commercialista viene sospeso dall’esercizio della professione — per motivi disciplinari, cautelari o amministrativi — non può svolgere alcuna attività professionale. Questo non significa però che lo studio debba fermarsi: anzi, è fondamentale che le attività continuino a funzionare per garantire assistenza ai clienti e rispettare scadenze e adempimenti. Per farlo, entra in gioco una figura centrale: il collega sostituto.

Il Codice Deontologico della professione sottolinea l’importanza della solidarietà e del supporto reciproco tra professionisti. In quest’ottica, è previsto che, in caso di sospensione, un altro commercialista possa assumere temporaneamente la gestione dello studio.

Chi accetta questo incarico deve garantire non solo che il lavoro venga svolto con serietà, ma anche che lo studio mantenga le sue caratteristiche originali — che i clienti non subiscano disservizi e che il passaggio sia il più possibile fluido.

La normativa non stabilisce un iter burocratico rigido, ma il documento Cndcec consiglia alcune buone pratiche:

  1. Accordo chiaro tra sospeso e sostituto. È importante definire in modo trasparente la durata del subentro, le attività da svolgere, e il compenso previsto.
  2. Comunicazione ai clienti. Sospeso e sostituto devono informare congiuntamente la clientela, spiegando che la gestione dello studio è affidata temporaneamente a un altro professionista.
  3. Incarichi diretti al sostituto. Le attività - come l’invio di dichiarazioni fiscali, l’assistenza in commissione tributaria o la consulenza contabile - devono essere formalmente affidate al sostituto, che agirà in autonomia e sotto la propria responsabilità. Non è ammesso che lavori “in nome e per conto” del sospeso.
  4. Fatturazione e spese. Le fatture devono essere emesse dal sostituto, non dal sospeso. Le spese dello studio possono continuare a essere intestate al professionista sospeso (ad esempio affitto, utenze), ma devono essere sostenute dal sostituto con i fondi derivanti dalla sua attività. Se questi non bastano, sarà il sospeso a integrare.

Cosa succede a obblighi come antiriciclaggio e privacy?

Questi obblighi passano interamente al professionista subentrante. Il sostituto è tenuto a rispettare tutte le normative previste — come segnalazioni di operazioni sospette, verifiche antiriciclaggio, protezione dei dati personali dei clienti — perché agisce come titolare dell’attività per tutta la durata del subentro.

L’obiettivo finale: continuità e tutela

L’intera gestione è orientata a garantire continuità nello studio professionale, tutela del cliente e rispetto delle norme. Anche se la sospensione rappresenta un momento delicato per il professionista, l’organizzazione suggerita consente di salvaguardare il rapporto di fiducia con la clientela, evitare disservizi e prepararsi al ritorno all’attività in modo ordinato.

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