Gruppo Iva, rettifica detrazione per servizi non ancora utlizzati

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Gruppo Iva, rettifica detrazione per servizi non ancora utlizzati

Chiarimenti sulla rettifica della detrazione nell’ambito di una società partecipante al Gruppo IVA, riguardo ai "servizi non ancora utilizzati" sono resi dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 612/2020.

In particolare, l’Agenzia specifica le modalità mediante le quali una società che partecipa ad un Gruppo IVA deve procedere alla rettifica della detrazione per gli acquisti effettuati anteriormente all’ingresso nel Gruppo.

È il caso della società Beta che, prima di entrare a far parte del Gruppo Alfa, godeva di un diritto alla detrazione integrale dell’IVA sugli acquisti e che, a seguito dell’adesione al regime di Gruppo (nel quale è confluita la sua attività) ha perso del tutto tale diritto, e quindi non detrarrà più l’Imposta, avendo esercitato sia l’opzione per la separazione di alcune attività, sia quella per la dispensa dagli adempimenti contabili di fatturazione e di registrazione in relazione alle attività “non separate”. La dispensa consiste, infatti, proprio nella possibilità di non fatturare e registrare le operazioni esenti, dal momento che l’IVA in ogni caso non si detrae.

Il dubbio della società rimane, però, sulla corretta modalità per rettificare la detrazione IVA in sede di dichiarazione IVA relativa al 2019, sia con riferimento ai beni ammortizzabili, sia con riferimento ad alcuni servizi acquistati dalla stessa prima dell’ingresso nel Gruppo.

L’Agenzia ricorda che la costituzione del Gruppo IVA, ai fini della rettifica, è assimilabile alla fusione tra società e che, a seconda dei casi, possono essere integrate le diverse fattispecie di rettifica.

Inoltre, è necessario valutare con riferimento a ciascun bene e/o a ciascun servizio, se in sede di costituzione del Gruppo si sia determinata una modifica rispetto alla situazione precedente riferibile ad ogni singolo partecipante al Gruppo stesso, tale da integrare una delle fattispecie disciplinate dall'art. 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’Agenzia ritiene che tale modifica si sia realizzata con riferimento alla società Beta, che prima di partecipare al Gruppo IVA godeva di un diritto alla detrazione integrale dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi; mentre il Gruppo IVA esercita il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti tenendo conto del regime di separazione delle attività, subendo, contestualmente, l'indetraibilità assoluta dell'imposta relativa agli acquisti impiegati nella c.d. attività principale (in cui è confluita l'attività di BETA), in virtù dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti.

Pertanto, il Gruppo IVA, in presenza di operazioni esenti - qualora si verifichi una variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti - dovrà eseguire la rettifica della detrazione IVA esercitata da Beta prima dell'ingresso nel Gruppo IVA, relativamente:

  • a tutti i beni e i servizi (acquistati da BETA) non ancora ceduti o non ancora utilizzati;
  • nonché ai beni ammortizzabili (acquistati da BETA) per i quali non sono ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione ovvero, se si tratta di beni immobili, 9 anni da quello della loro entrata in funzione.

Detta rettifica – conclude la risposta n. 612/2020 - dovrà essere eseguita in un'unica soluzione nell'anno in cui opera il nuovo regime della detrazione.

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