Gruppo IVA, il vincolo organizzativo richiede direzione e coordinamento

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Gruppo IVA, il vincolo organizzativo richiede direzione e coordinamento

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 526 del 4 novembre 2020, si occupa di chiarire alcuni aspetti riguardanti il Gruppo Iva e la verifica del vincolo organizzativo.

L’istanza, infatti, è stata avanzata da una società capogruppo che opera nel settore finanziario e che sta valutando, congiuntamente alle società controllate, di esercitare l'opzione per il regime del Gruppo IVA. La capogruppo, però, vuole dimostrare l’insussistenza del vincolo organizzativo per alcune delle società controllate, al fine di escluderle dal perimetro di consolidamento del nuovo soggetto passivo unico.

Gruppo IVA, requisiti per la costituzione

Ai sensi dell'articolo 70-quater del Dpr n. 633 del 1972 ("decreto IVA") il Gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all'art. 70-ter del medesimo decreto IVA (cosiddetto “principio all in, all out”).

La norma riconosce una preminenza relativa al vincolo di natura finanziario, tanto che dall’esistenza di quest’ultimo si presumono esistenti anche gli altri due vincoli, salvo superamento di tale presunzione (fornendo prova contraria), che può avvenire mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo e dal membro o dai membri in relazione al quale o ai quali il Gruppo voglia dimostrare l'insussistenza del vincolo presunto.

Il decreto IVA, inoltre, considera sussistente il vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra essi esiste un coordinamento:

  • in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al Libro quinto, Titolo V, capo IX del Codice civile;

  • o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un soggetto terzo.

Pertanto, il suddetto vincolo organizzativo tra i soggetti di un Gruppo IVA presuppone una limitazione della capacità decisionale di ciascuno di essi e la loro sottoposizione agli indirizzi ed al controllo di una struttura unica preposta alla determinazione degli obiettivi di gruppo.

Gruppo IVA, vincolo organizzativo insussistente senza direzione e coordinamento

Nella risposta ad interpello n. 526/2020, l’Agenzia ha esaminato se vi fosse la sussistenza del vincolo organizzativo rispetto a ciascuna delle società che si intende escludere dal perimetro del Gruppo IVA di Alfa.

La constatazione di tale vincolo presuppone, come detto sopra, che vi sia un’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo su tutte le altre facenti parte del perimetro di consolidamento.

Nello specifico, il coordinamento consiste nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d'imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.

Ma, dalla documentazione prodotta dalla società capogruppo (es. relazioni finanziarie annuali) emerge chiaramente che le quattro società controllate sono escluse dall’attività di direzione e coordinamento del gruppo.

Provata, così, l’insussistenza del vincolo organizzativo tra Alfa e le controllate, l’Agenzia ritiene che “risultino sufficientemente provati i presupposti per escludere legittimamente dette società e le società dalle stesse controllate dal perimetro soggettivo del Gruppo IVA ALFA”.

Pertanto, anche se c’è controllo, in assenza del presupposto della direzione e coordinamento, alcune società possono essere escluse dal Gruppo IVA.

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