Green pass rilasciato dal medico di famiglia senza Iva
Pubblicato il 16 settembre 2021
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Con la risposta ad interpello n. 591 del 15 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul trattamento ai fini IVA applicabile alle certificazioni di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, rilasciate dai medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio.
Ciò in virtù del fatto che la legge dispone che per ottnere il rilascio del cosiddetto green pass, necessario, tra l’altro, anche per accedere alle strutture residenziali territoriali (ordinanza del ministero della Salute dell'8 maggio 2021), è necessario che vi sia stata:
- avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo, con certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione;
- avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con certificazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale laddove il richiedente sia stato assistito a domicilio;
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, con certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche o private che svolgono i test.
L'istante chiede, nello specifico, se per la certificazione di avvenuta guarigione dall'infezione, rilasciata dai medici di medicina generale, sia applicabile il regime di esenzione Iva (articolo 10, primo comma, n. 18), Dpr n. 633/1972), oppure se la stessa sia da assoggettare ad Iva ordinaria.
Agenzia, green pass che attesta la guarigione esente da Iva
L’Agenzia, nella risposta n. 591/2021, ritiene che le certificazioni di guarigione dall’infezione da Covid del medico di famiglia possano beneficiare dell’agevolazione.
Per l’applicazione del regime di esenzione è, però, necessaria la coesistenza del requisito oggettivo (deve trattarsi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona) e del requisito soggettivo (le prestazioni devono essere rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza).
Inoltre, in merito all’ambito oggettivo dell’esenzione Iva, l’Agenzia delle Entrate ha accolto i principi espressi dalla giurisprudenza Ue, secondo cui l’esenzione riferita alle prestazioni mediche con scopo terapeutico non va interpreta in modo restrittivo.
Nello specifico, l'applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972 va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.
Ne deriva che anche le prestazioni mediche dirette al rilascio di certificazioni sono esenti se i certificati realizzano lo scopo principale di tutelare la salute dei cittadini, anche in via preventiva, sia come singoli che come collettività.
Secondo l’Agenzia, nelle prestazioni di rilascio della certificazione verde COVID-19 da parte dei medici di medicina generale, conseguente all'avvenuta guarigione dall'infezione virale, è riscontrabile quella prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell'interessato o della collettività, necessaria per poter fruire del regime di esenzione da IVA.
Di conseguenza, anche il rilascio del green pass, attestante l'avvenuta guarigione dal virus, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è esente dall'imposta.
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