Green pass per il personale scolastico: ok dal Tar Lazio
Pubblicato il 27 ottobre 2021
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La previsione di green pass obbligatorio per il personale scolastico non si pone in contrasto con i principi costituzionali ed europei né comporta violazione della privacy.
Il costo per ottenere il certificato verde mediante l’effettuazione di tamponi non deve essere sostenuto dal datore di lavoro visto che l’obbligo di green pass non riguarda solo i luoghi di lavoro ma ha per destinatari la generalità dei consociati.
Certificato verde Covid a scuola: legittimo
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l’istanza cautelare promossa contro la circolare con cui il ministero dell’Istruzione ha imposto, ai propri dipendenti, l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde Covid.
Si tratta della circolare attuativa del decreto-legge n. 111/2021 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Le relative disposizioni erano state censurate da tre dipendenti dell’amministrazione, nella parte in cui esse stabiliscono l’obbligo di possesso e di esibizione dei green pass, il controllo del possesso della certificazione verde del Covid 19 - prevedendo, a tal fine, che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuola paritarie siano tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, con obbligo a loro carico di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano in servizio -, le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di green pass.
Il Tar, con ordinanza n. 5705 del 20 ottobre 2021, ha ritenuto che la domanda cautelare in oggetto non potesse trovare accoglimento, non contenendo alcun riferimento al pregiudizio grave ed irreparabile che i ricorrenti avrebbero subito per effetto dell’esecutività degli atti gravati.
I giudici amministrativi, a un esame sommario tipico della fase processuale cautelare, non hanno rinvenuto nemmeno il prescritto fumus boni iuris, atteso che le previsioni della circolare impugnata “trovano il loro referente in quelle legislative a monte, sulla cui legittimità costituzionale non pare allo stato potersi dubitare”.
Inoltre, non sarebbero ravvisabili:
- la lamentata violazione dell’art. 41 della Costituzione, visto che la richiesta di munirsi ed esibire il green pass per accedere agli istituti scolastici non si pone in contrasto con i principi costituzionali intesi a salvaguardare l’iniziativa economica dei privati;
- la violazione dell’art. 32 Cost., in quanto per ottenere il documento in questione non è necessario sottoporsi al vaccino, essendovi la possibilità, in alternativa, di dimostrare di essere risultati negativi a un tampone ovvero di essere guariti dall’infezione da Covid-19 da non più di sei mesi;
- alcun contrasto tra la normativa nazionale e quella europea con cui è stato istituito il green pass, poiché tale misura rientra “nell’ambito di predisposizioni, concordate e definite a livello comunitario e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale”;
- alcuna violazione della privacy, in quanto, sul trattamento dei dati personali, il Garante ha già espresso proprio parere favorevole.
Con riferimento, poi, al lamentato automatismo nell’irrogazione della sanzione disciplinare, il Tar ha sottolineato che il pregiudizio lamentato sarebbe solo potenziale e, peraltro, la sua concretizzazione postulerebbe l’effettiva adozione di un provvedimento disciplinare sulla cui legittimità è competente il giudice del lavoro.
Costo dei tamponi sui datori di lavoro? Il no del Tar
A seguire, il Tribunale amministrativo ha ritenuto non condivisibile neppure la tesi promossa dai ricorrenti secondo cui il costo per ottenere il green pass mediante l’effettuazione di tamponi dovrebbe essere sostenuto dal datore di lavoro.
L’obbligo di esibire la certificazione verde - si legge nella decisione - non riguarda solo i luoghi di lavoro ma anche tutti quei luoghi indicati dalla normativa vigente.
Si tratta, infatti, di una disposizione che ha per destinatari la generalità dei consociati, e non solo i lavoratori, e che si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori.
Infine, sono state ritenute infondate anche le contestazioni sul fatto che la categoria del personale scolastico non rientrerebbe tra quelle particolari professioni per cui la legge ha già previsto, per determinate patologie, un obbligo vaccinale.
Il Tar, sul punto, ha sottolineato che nel nostro ordinamento non è stato introdotto alcun obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per nessuna categoria di consociati, senza contare che il rilascio della certificazione verde per l’accesso al lavoro può essere ottenuto non necessariamente mediante l’inoculazione di vaccino.
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