Gli ultimi chiarimenti delle Entrate sulle comunicazioni Iva con operatori black list

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L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/2011, risolve a poche ore dalla scadenza della sanatoria del 31 gennaio 2011, gli ultimi dubbi riguardanti gli adempimenti degli operatori Iva con i paesi a fiscalità privilegiata.

La circolare, che assume la forma di domande e risposte, replica a tutti quei quesiti riguardanti gli adempimenti che il decreto legge n. 40/2010, convertito dalla legge n. 73/2010, ha introdotto per i soggetti passivi Iva, tra cui l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Le specificazioni al riguardo erano già giunte con i precedenti documenti di prassi nn. 53 e 53 del 2010 e con la risoluzione n. 121 dello stesso anno. La recente circolare ha il compito di precisare meglio alcuni aspetti, come per esempio: le operazioni oggetto di comunicazione, il momento rilevante ai fini della comunicazione, la determinazione della periodicità e il ravvedimento operoso.

Di seguito, alcuni dei principali chiarimenti rilasciati.

- Le operazioni che per varie ragioni restano escluse dalla comunicazione e di conseguenza non devono essere inserite nel modello sono: le prestazioni di servizi di cui fruisce il dipendente in trasferta in Paesi a regime fiscale privilegiato, se tali spese sono correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall'impresa; le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in un Paese black list, se l'operatore economico "rappresentato" non è stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato; le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti a Iva anche quando effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore localizzato in un Paese black list; le cessioni gratuite, realizzate con operatori economici situati in un Paese black list, di beni (di costo unitario non superiore a 25,82euro) la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa; le operazioni dei commercianti al dettaglio ed equiparati, nel caso in cui viene emesso, al posto della fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale.

- Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello conforme a quello approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale caso, sul frontespizio del modello si barra la casella “Comunicazione integrativa”.

- Scaduto anche questo termine tornano applicabili le regole generali in tema di sanzioni, oltre che l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal Dlgs n. 472/1997, come recentemente modificato dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Dunque è possibile presentare la comunicazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e versare, quindi, le sanzioni ridotte entro un anno dall’omissione o dall’errore, a patto che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 11 - Istruzioni al fotofinish
  • Il Sole 24 Ore, p. 11 - Elenchi black list senza trasferte - Gaiani
  • ItaliaOggi, p. 31 - Niente black list con lo scontrino - Poggiani

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