Giustizia Ue. Detrazione dell'acconto Iva anche senza successiva cessione

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Giustizia Ue. Detrazione dell'acconto Iva anche senza successiva cessione

Non può essere disconosciuto il diritto alla detrazione di un acconto Iva versato se il cessionario, al momento del versamento, fosse risultato in possesso di tutti gli elementi per ritenere certa la futura cessione di beni. Ed anche se la stessa non si sia, poi, realizzata.

Così, la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 31 maggio 2018 sulle cause riunite c-660/16 e c-661/16.

Fa fede il momento del versamento: le circostanze sopravvenute non potevano essere conosciute

Se, al momento dell’incasso di un acconto, siano soddisfatte le condizioni connesse all’esigibilità dell’Iva, il diritto a detrazione sorge e il soggetto che ha versato tale acconto può esercitare tale diritto in quel momento, senza che occorra tener conto di altri elementi di fatto, conosciuti successivamente, che renderebbero incerta la realizzazione della cessione o della prestazione di cui trattasi.

Dunque, al fine di valutare l’elemento di certezza quanto alla realizzazione della cessione o della prestazione, che condiziona l’esigibilità dell’Iva riguardante l’acconto e il relativo sorgere del diritto a detrazione, occorre porsi al momento del versamento di tale acconto. Ex art. 65 della direttiva Iva (Direttiva 2006/112/CE), spiega la corte, in deroga all’articolo 63 è permessa la detrazione se tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti e, in particolare, che, al momento del versamento dell’acconto, i beni o i servizi siano specificamente individuati.

Nelle cause trattate, l'acquirente non era a conoscenza né poteva essere a conoscenza del fatto che la successiva operazione non si sarebbe mai realizzata, pertanto deve esserne tutelata la buona fede.

Per poter disconoscere la detrazione si deve accertare con elementi oggettivi che, al momento del versamento dell'acconto, il soggetto passivo sapeva o avrebbe potuto rendersi conto dell'incertezza dell'operazione.

Rimborso Iva versata erroneamente

La Corte spiega, inoltre, che, in caso di rettifica della detrazione in una situazione in cui l'acconto non è stato rimborsato, la neutralità fiscale è garantita dalla possibilità che l'acquirente ottenga dal suo fornitore la restituzione dell'acconto versato.

Sulla questione, precisa che i principi di neutralità e di effettività non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale secondo la quale solo il fornitore può chiedere alle competenti autorità finanziarie il rimborso di importi che esso ha versato loro erroneamente a titolo di Iva, con l’onere per l’acquirente di beni di proporre un’azione nei confronti di tale fornitore al fine di ottenerne a sua volta il rimborso da quest’ultimo.

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  • eDotto.com - Edicola del 1° giugno 2018 - Prescrizione reati Iva. Regola Taricco incostituzionale - Moscioni

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