Prescrizione reati Iva. Regola Taricco incostituzionale

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Prescrizione reati Iva. Regola Taricco incostituzionale

I reati in materia di Iva si prescrivono seguendo le regole dettate dalla legge italiana. È inapplicabile la regola Taricco (Corte di Giustizia Ue, sentenza cosiddetta Taricco dell'8 settembre 2015), che impone di disapplicare le disposizioni interne che abbiano l'effetto di impedire l'irrogazione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave lesiva degli interessi finanziari dell'Ue, oltre che quando ne risulta un termine di prescrizione più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato.

A chiudere il cerchio sulla vicenda è stata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 2018, con la quale si afferma, ormai in modo inderogabile, che le regole indicate dalla Corte di Giustizia Ue, nella prima sentenza Taricco dell'8 settembre 2015, non possono mai trovare ingresso nel nostro ordinamento perché – come si legge anche nel comunicato stampa della Consulta del 31 maggio 2018 – “contrastano con il principio di determinatezza in materia penale”.

Vicenda giudiziaria sui reati di frode all'Iva

Con la sentenza n. 115 depositata il 31 maggio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (n. 130/2008), nel caso in cui dà esecuzione all’art. 325 TFUE come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza Taricco (causa C-105/14), sollevate:

  • dalla Corte di Cassazione, in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 25, comma 2, 27, comma 3, e 101, comma 2 della Costituzione;

  • dalla Corte d’appello di Milano, in riferimento all’art. 25, comma 2, Costituzione.

Da ricordare che le delicate problematiche sollevate a seguito della prima sentenza Taricco erano state già oggetto di un secondo intervento della stessa Corte di Giustizia Ue nella successiva sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, M.A. S. e M. B. (cosiddetta Taricco-bis), in risposta ad alcune richieste di chiarimenti avanzate dal nostro giudice delle leggi.

Infatti, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 24 del 2017, invece che decidere le questioni che le erano state rimesse, aveva disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l’interpretazione relativa al significato da attribuire all’articolo 325 TFUE e alla sentenza Taricco.

In tale sede, la Corte di giustizia Ue, comprendendo il dubbio prospettato dalla Corte Costituzionale ha riconosciuto che l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare, sulla base della “regola Taricco”, la normativa interna in materia di prescrizione, viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell’applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.

La decisione finale della Consulta: la “regola Taricco” deve ritenersi inapplicabile nei rispettivi giudizi

Alla luce del suddetto chiarimento interpretativo offerto dalla Corte di Giustizia Ue, la Corte costituzionale ha ritenuto che tutte le questioni sollevate dai giudici rimettenti fossero non fondate, perché la “regola Taricco” doveva ritenersi inapplicabile nei rispettivi giudizi.

A prescindere dalla collocazione temporale dei fatti (prima o dopo l’8 settembre 2015), la Consulta ha dunque ritenuto che: “i giudici rimettenti non avrebbero potuto applicare la “regola Taricco”, perché in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione”.

La Corte conclude, inoltre, asserendo che “l’inapplicabilità della “regola Taricco”, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A.S., ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell’Unione e che, quindi, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel presupposto che tale regola fosse invece applicabile".

Allegati Anche in
  • eDotto.com – edicola del 11 aprile 2018 - Reati Iva. Consulta: inapplicabile la “regola Taricco” sulla prescrizione – Moscioni

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