Giustizia civile. Ultime risposte interpretative della Direzione

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Giustizia civile. Ultime risposte interpretative della Direzione

Sul sito del ministero della Giustizia sono state pubblicate 4 risposte interpretative rese dalla Direzione generale della giustizia civile rispetto ad altrettanti quesiti di sua competenza, per come sollevati dagli uffici giudiziari.

I quesiti riguardavano i servizi di cancelleria, il contributo unificato e la magistratura onoraria.

Servizi di cancelleria e spese di lite

Il primo di essi - come detto relativo a servizi di cancelleria - aveva ad oggetto le spese di lite liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado non irrevocabile e non dichiarata provvisoriamente esecutiva. Si chiedeva se in detta ipotesi la formula esecutiva si dovesse rilasciare o meno.

Nella risposta (provvedimento del 17 dicembre 2019) è stato escluso questo incombente, sulla precisazione che “ove il giudice penale non abbia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile costituita, e ove non abbia riconosciuto, in favore di quest’ultima, una provvisionale (“immediatamente esecutiva” ex lege), anche la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere considerata provvisoriamente esecutiva, difettando, appunto, la necessaria declaratoria giudiziale”.

Le altre risposte portano tutte la data del 23 ottobre 2019.

Contributo unificato

Con il quesito relativo a contributo unificato, si chiedevano chiarimenti per quanto concerne i procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame e determinazione del CU.

La Direzione generale ha risposto che è dovuto, in grado di appello, il contributo unificato per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale “se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno”, quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest’ultima o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.

Conseguentemente, “l’importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l’importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma liquidata”, senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado.

Rispetto al ricorso in Cassazione, invece, il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall’art. 578 del c.p.p.

Ulteriori quesiti

Con riguardo ai due ultimi quesiti, relativi, rispettivamente, agli onorari dovuti al consulente tecnico prenotati a debito e alle indennità dei Giudici dei tribunali per i minorenni, la Direzione ha invece risposto:

  • in primo luogo, che “il provvedimento che definisce il giudizio, tenuto conto del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., dovrà individuare la parte a carico della quale dovranno essere poste le spese del giudizio che, ove diversa da quella ammessa al patrocinio a carico dello Stato, sarà tenuta ad effettuare il pagamento a favore dello Stato”;
  • in secondo luogo, che, “per la liquidazione degli esperti dei tribunali per i minorenni, ancorché immessi in servizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 273”.
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