Giustizia amministrativa. Indicazioni ad avvocati su udienze da remoto

Pubblicato il



Giustizia amministrativa. Indicazioni ad avvocati su udienze da remoto

Dal Segretario generale della Giustizia amministrativa giunge un avviso, indirizzato agli avvocati delle amministrazioni e del libero foro, avente ad oggetto le udienze da remoto ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 137/2020 (DL Ristori).

Rispetto ai processi amministrativi, in particolare, quest'ultimo provvedimento ha disposto che continuano ad applicarsi – dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021– le previsioni che consentono alle parti di chiedere che la discussione orale da svolgersi con modalità da remoto.

Inoltre, l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la discussione orale mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio, è estesa anche alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio presso Consiglio di Stato, CGA Sicilia e TAR.

Indicazioni su istanza di discussione orale da remoto e partecipazione udienze online

In occasione, quindi, della ripresa, a partire dal 9 novembre, delle udienze da remoto, vengono ricordate agli avvocati alcune indicazioni utili per assicurare la corretta celebrazione delle udienze.

Viene rammentato, così, che:

  • la discussione orale da remoto deve essere chiesta mediante specifico atto separato nel quale sia chiaramente e inequivocabilmente espressa la volontà di discutere la causa (non basta, ossia, che la relativa richiesta venga formulata in seno al ricorso o ad altro scritto difensivo);
  • nell'istanza di richiesta di discussione orale, l’avvocato deve indicare anche il proprio numero di cellulare, di modo da poter essere contattato in caso di problemi in sede di convocazione in udienza camerale o pubblica;
  • gli avvocati che intendono discutere da remoto, nel momento in cui accedono alla piattaforma Microsoft Teams devono “autenticarsi come “ospite/guest” e immettere, quale nome, una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell’ordine indicato: “NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME” del tipo “9999 2020 R. M.”. L’Avvocatura dello Stato dovrà utilizzare un nome del tipo “AVVOCATURASTATO”;
  • una volta terminata la discussione, l’avvocato deve attendere di essere escluso dalla riunione e non può abbandonarla di sua iniziativa.

Nell’avviso - pubblicato l'11 novembre 2020 sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa - sono evidenziate anche le indicazioni rese alle Segreterie degli Uffici.

Le regole ricordate fanno riferimento:

  • all’organizzazione del numero di chiamate nelle diverse fasce;
  • all’indicazione - nel decreto che individua le fasce orarie di discussione delle cause o in diverso documento ben visibile al Foro interessato dalla singola udienza - di un recapito telefonico dedicato alla singola udienza, al quale l’avvocato interessato potrà rivolgersi in caso di difficoltà a partecipare alla discussione telematica;
  • alla pubblicazione delle fasce orarie sul sito istituzionale in tempo utile a consentire al Foro di organizzare l’eventuale partecipazione, nello stesso giorno, a diverse udienze o camere di consiglio.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito